Ottime notizie per chi ha la necessità di sfruttare gli incentivi messi a disposizione dell’Inps al fine di svolgere nuovi rapporti di lavoro in forma autonoma o cooperativa.
In effetti, il maggiore istituto previdenziale con il messaggio n. 13888 del 4 luglio 2011 ha deciso di comunicare che l’incentivo al reimpiego, stabilito negli anni scorsi, di nuovi rapporti di lavoro in forma autonoma o in cooperativa, per i lavoratori destinatari di trattamento di sostegno al reddito (cassa integrazione in deroga e similari), è prorogato per tutto il 2011.
L’incentivo è stato stabilito dalla legge n. 220/10 che ha prorogato i termini dell’articolo 7-ter, comma 7, del Dl n. 78/2009 sostituendo l’espressione per gli anni 2009 e 2010 con la frase per gli anni 2009, 2010 e 2011: ecco perché anche per il corrente anno si applica in tutto l’intervento economico deciso dall’allora DM .49409/09 previsto per chi ha l’intenzione di avviare un nuovo rapporto di lavoro in forma autonoma, un’attività auto imprenditoriale, una micro impresa o, sempre in alternativa, associarsi in cooperative. Grazie a questa possibilità, il lavoratore che usufruisce del trattamento in deroga può richiedere la liquidazione del dovuto in un’unica soluzione per avviare un’attività di lavoro autonomo.
Ricordiamo che con questa possibilità il lavoratore può chiedere la liquidazione del dovuto in un’unica soluzione per intraprendere un attività di lavoro autonomo o di impresa: una nuova attività di lavoro che deve essere però debitamente dimostrata.
L’Inps, una volta accertata la possibilità ad usufruirne e una volta quantificato l’importo da liquidare, deve assegnare il 25% dell’importo complessivo in forma anticipata e la restante quota deve essere liquidata all’inizio dell’attività: una volta che la domanda è stata accolta dall’Inps il lavoratore è obbligato a dimettersi e inviare una copia della lettera di dimissioni allo stesso istituto previdenziale.
Ricordiamo che l’Inps, per una corretta disciplina di dettaglio sull’incentivo in oggetto, rinvia a quanto stabilito con il decreto interministeriale n. 49409/2009 ove, tra l’altro, si rileva che del predetto incentivo possono essere destinatari solo i lavoratori beneficiari di ammortizzatori sociali in deroga. Non solo, tutte le istruzioni operative sono state impartite con i messaggi n. 8123 del 23 ottobre 2010 e n. 23542 del 20 settembre 2010.