L’Inps precisa che l’articolo 34 della legge 4 novembre 2010 n. 183 ha modificato il decreto n. 109/98, già modificato dal D.Lgs. 130/00 e successivamente dalla legge n. 244/07.
In particolare, l’articolo 34 ha riscritto l’articolo 4 del decreto 109/98.
A questo proposito, la legge n. 183/10 introduce una nuova modalità di presentazione della dichiarazione da parte del soggetto richiedente la prestazione sociale agevolata, ovvero ISE/ISEE.
In effetti, da quest’anno è possibile presentare la DSU, ovvero dichiarazione sostitutiva unica, all’Inps per via telematica.
Il lavoratore, per avvalersi di tale opportunità, può collegarsi al sito Internet dell’Inps utilizzando il portale ISEE richiamabile dai Servizi On-Line: il servizio è accessibile ai cittadini possessori di utenza specifica (PIN).
L’Inps ricorda che, in base al comma 5 dell’articolo 4, l’Agenzia delle entrate dispone di un potere di controllo sui dati autocertificati presenti nella DSU.
L’Agenzia delle entrate, infatti, una volta rilevati eventuali difformità od omissioni dei dati autocertificati rispetto a quelli presenti nel sistema informativo dell’anagrafe tributaria le comunica all’Inps che, a sua volta, le inoltra agli Enti acquisitori o al richiedente nel caso di presentazione della dichiarazione in via telematica.
I soggetti acquisitori o l’Inps stesso, nell’ipotesi di invio telematico, rilasciano un’attestazione che contiene l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), nonché il contenuto della dichiarazione, gli elementi informativi necessari per il calcolo e le eventuali omissioni e difformità rilevate dal controllo automatico operato dall’Agenzia delle entrate.
L’Agenzia delle entrate, nel caso di difformità od omissioni relative alla determinazione del patrimonio mobiliare gestito dagli operatori finanziari, potrà effettuare, attraverso criteri selettivi, richieste di informazioni ai suddetti operatori avvalendosi delle relative procedure automatizzate.
Se, a seguito del controllo automatico vengono riscontrate omissioni o difformità, il soggetto richiedente la prestazione ha la possibilità di presentare una nuova DSU che tenga conto dei rilievi formulati o richiedere ugualmente la prestazione tramite l’attestazione relativa alla dichiarazione presentata recante le omissioni o le difformità rilevate dall’Agenzia delle entrate.
Gli Enti erogatori svolgeranno, singolarmente o mediante un apposito servizio comune, tutti i controlli ulteriori che si rendessero necessari e provvederanno ad ogni adempimento conseguente qualora fosse verificata la non veridicità dei dati dichiarati.