Il maggiore istituto di previdenza del settore privato ha deciso di ricordare, attraverso la sua circolare n. 88 del 20 giugno 2011, ai datori di lavoro la possibilità di usufruire dell’incentivo di sostegno al reddito del personale dipendente dalle imprese di credito.
In effetti, l’Inps ricorda che possono beneficiare del sostegno i datori di lavoro che rientrano nell’ambito di applicazione del Fondo di solidarietà di sostegno al reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito, che procedano all’assunzione a tempo indeterminato di lavoratori destinatari dell’assegno di sostegno al reddito previsto dall’articolo 11 bis del Regolamento del Fondo (DM 158/2000, Regolamento relativo all’istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito).
Il contributo consiste di un incentivo mensile equivalente alla residua indennità e contribuzione correlata che sarebbero spettate in favore del lavoratore.
Ricordiamo che l’articolo 11-bis intende regolare la cosiddetta situazione emergenziale, istituita dal D.M. 51635 del 2010, con efficacia sino al 31 marzo 2011.
In sostanza, il Fondo provvede per i lavoratori in esubero non aventi i requisiti per l’accesso alle prestazioni straordinarie la possibilità di ricorrere all’erogazione, per un massimo di 24 mesi, di un assegno per il sostegno del reddito ai lavoratori in condizione di disoccupazione involontaria o al finanziamento, per un massimo di 12 mesi, a favore dei predetti lavoratori e su loro richiesta, di programmi di supporto alla ricollocazione professionale, ridotto dell’eventuale concorso degli appositi fondi nazionali e comunitari.
Come di norma, l’accesso alle richiamate prestazioni è condizionato al rispetto di specifiche procedure contrattuali.
Nel caso di erogazione dell’assegno di sostegno, il Fondo provvede al riconoscimento – ad integrazione del trattamento di disoccupazione di legge e finché permanga tale condizione, fermo quanto previsto in caso di assunzione a tempo indeterminato del lavoratore nello stesso periodo durante il quale lo stesso usufruisca della prestazione – di una somma, ridotta dell’eventuale concorso degli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente, fino al raggiungimento dell’80% dell’ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante al lavoratore, nei limiti di specifici massimali legati a determinate retribuzioni tabellari annue.
Il Fondo provvede anche al versamento della contribuzione correlata calcolata sull’ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante al lavoratore, dovuta alla competente gestione assicurativa obbligatoria.