L’Inps informa che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito, in ordine della determinazione del cosiddetto “importo soglia” previsto per la pensione di vecchiaia e per la pensione anticipata di coloro il cui primo accredito è avvenuto a decorrere dal 1° gennaio 1996, che occorre anche considerare anche il pro-rata estero, in tutti i casi in cui tale requisito sia richiesto per la concessione di una prestazione pensionistica.
Per questa ragione, sempre l’Inps ricorda che l’importo del pro-rata estero dovrà essere sommato all’importo della pensione in liquidazione per verificare se il trattamento complessivo spettante non sia inferiore all’importo soglia.
Infatti, il nostro Istituto previdenziale, attraverso la circolare n. 126 dello scorso 25 ottobre 2012, informa per coloro il cui primo accredito contributivo è avvenuto a decorrere dal 1° gennaio 1996, in presenza dei requisiti anagrafici e contributivi prescritti, la pensione di vecchiaia spetta, dal 1° gennaio 2012, a condizione che l’importo della pensione risulti essere non inferiore, per l’anno 2012, a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale, ovvero del cosiddetto importo soglia.
Non solo, l’eventuale pensione anticipata spetta, allo stesso modo, con la stessa decorrenza a patto che l’ammontare mensile della prima rata di pensione risulti essere non inferiore ad un importo soglia mensile, pari per l’anno 2012 a 2,8 volte l’importo mensile dell’assegno sociale (importo soglia) così come previsto dalla legge 8 agosto 1995, n. 335.
La circolare chiarisce che, ai fini della determinazione del cosiddetto importo soglia, occorre considerare anche il pro-rata estero. Per questa ragione, si precisa che si deve tenere conto delle eventuali prestazioni percepite dall’interessato anche a carico di altri Stati, per analogia, così come, nella valutazione dell’importo soglia, debbano essere seguiti gli stessi criteri applicati nella determinazione del diritto all’integrazione al trattamento minimo.
L’Inps ricorda che l’importo del pro-rata estero deve essere sommato all’importo della pensione in liquidazione per verificare se il trattamento complessivo spettante al pensionato, così calcolato, non sia inferiore all’importo soglia.
Il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali precisa che gli Accordi bilaterali di sicurezza sociale non possono risultare in contrasto con quanto analogamente previsto in ambito comunitario, in quanto sarebbe penalizzante per i lavoratori migranti sul piano delle prestazioni pensionistiche.