L’Inps, con circolare n. 76 del 23 maggio 2011, ha reso noto di aver aggiornato i contributi obbligatori dovuti da coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali.
L’Istituto ricorda che il calcolo dei contributi I.V.S. si basa sulla classificazione delle aziende nelle quattro fasce di reddito convenzionale, indicate nella Tabella D, allegata alla legge 2 agosto 1990, n. 233, rimodulate a partire dal 1° luglio 1997 dal decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146 e convertite in euro, come da circolare n. 83 del 23 aprile 2002.
In effetti, ciascuna azienda è inclusa annualmente nella fascia di reddito convenzionale corrispondente al reddito agrario dei terreni condotti e/o a quello determinato dall’allevamento degli animali.
La contribuzione dovuta è determinata, ai sensi dell’art. 7 della legge 233/90, moltiplicando il reddito medio convenzionale – stabilito annualmente con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sulla base della media delle retribuzioni medie giornaliere degli operai agricoli – per il numero di giornate indicate nella citata “Tabella D”, in corrispondenza della fascia di reddito convenzionale in cui è inserita l’azienda e applicando al risultato le aliquote percentuali come riepilogate nella circolare Inps.
L’Inps informa che con decreto del Direttore Generale per le Politiche Previdenziali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 6 maggio 2011, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, è stato determinato il reddito medio convenzionale, per l’anno 2011, in Euro 51,47.
Le aliquote da applicare al suddetto reddito rimangono immutate rispetto a quelle applicate gli anni precedenti, in quanto già a partire dal 2003 è stato raggiunto l’aumento complessivo di 3 punti percentuali previsto dall’art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 146/1997.
Di conseguenza per l’anno 2011 le aliquote da applicare sono, per la generalità delle imprese, pari a 18,30%, ridotta a 15,80% per i soggetti di età inferiore a 21 anni, e del 15,30% , ridotta a 10,80% per i soggetti di età inferiore ai 21 anni, per le imprese ubicate in territori montani o in zone svantaggiate.
Perciò, tenuto conto del contributo addizionale del 2%, previsto dall’articolo 12, ultimo comma, della legge 2 agosto 1990, n. 233, le aliquote complessive per il calcolo del contributo invalidità, vecchiaia e superstiti, dovute dai coltivatori diretti, mezzadri, coloni ed imprenditori agricoli professionali, per l’anno 2011, ammontano per i contribuenti con un’età anagrafica maggiore di anni 21 al 20,30% (per le zone normali) e del 17,30% (per i territori montani e le zone svantaggiate).
Al contrario, per i minori di detto limite pari al 17,80% (per le zone normali) e del 12,80% (per i territori montani e le zone svantaggiate).
Si precisa, inoltre, che l’importo del contributo addizionale, di cui al comma 1, art. 17 della legge 3 giugno 1975, n. 160, per effetto del meccanismo di adeguamento periodico previsto dall’articolo 22 della stessa legge, è pari, per l’anno 2011, a euro 0,61 a giornata.
Maggiori informazioni al sito dell’Inps.