Il nostro Istituto previdenziale, con le circolari n. 74 e n. 75 del 25 maggio 2012, rende noto l’ammontare dei contributi dovuti per l’anno 2012, rispettivamente, dai concedenti per i piccoli coloni e compartecipanti familiari, e da coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali.
Le due circolari riportano nel dettaglio le aliquote contributive dovute dalle diverse categorie, le modalità di pagamento e le agevolazioni previste per i territori montani e le zone svantaggiate.
In base alla circolare n. 74, l’Inps ha fissato l’aliquota dovuta per il concedente al fondo pensioni lavoratori dipendenti dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 al 18,75% (esclusa la quota base pari a 0,11%) e per il concessionario a 8,84%.
In materia di riduzione del costo del lavoro l’art. 1, commi 361-362, legge 23 dicembre 2005, n. 266, prevede l’esonero di 1 punto percentuale complessivo da applicarsi sulle aliquote della gestione di cui all’art. 24, legge 9 marzo 1989, n. 88. Questo esonero, a valere prioritariamente sull’aliquota contributiva degli assegni per il nucleo familiare, è cumulabile con quello già previsto dall’art. 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e va applicato in caso di mancanza di capienza sulle altre aliquote contributive della citata gestione, prediligendo la maternità e la disoccupazione ed escludendo l’aliquota per il trattamento di fine rapporto nonché quella di finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua.
► Agevolazione per i lavoratori agricoli – Marzo 2012
I contributi per l’assistenza infortuni sul lavoro, a decorrere dal 1 gennaio 2001, in base a quanto disposto dal D. Lgs. n. 38 del 23 febbraio 2000, art. 28, comma 3, sono fissati in ragione per l’assistenza Infortuni sul Lavoro a 10,125% e per l’addizionale Infortuni sul Lavoro a 3,1185%.
Al contrario, in materia di recupero INAIL per il danno biologico il Decreto del 13 giugno 2011 emanato dal Ministero del lavoro della Salute e delle Politiche Sociali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2011 (Circolare n. 128 del 4/10/2011) ai fini della copertura degli oneri relativi al danno biologico ha determinato l’addizionale sui contributi assicurativi agricoli con un aumento dell’1,15% dell’aliquota vigente per l’anno 2010.
► I contributi Inps 2012 dei pescatori autonomi
L’Inps informa che il recupero sarà posto in riscossione unitamente all’imposizione contributiva relativa all’anno 2012 tramite lo stesso modello F24, come da tabella seguente:
- Addizionale oneri danno biologico sul contributivo Assistenza Infortuni sul lavoro, pari a 10,125 X 1,15% = 0,1164%
- Addizionale oneri danno biologico sul contributo Addizionale Assistenza Infortuni sul lavoro con una percentuale così determinata: 3,1185 X 1,15% = 0,0359%