L’Inps, con la circolare n. 95 del 15 luglio 2011, informa la sua utenza che, grazie alla presenza del canale telematico, è stata predisposta una nuova modalità per la presentazione della domanda di assegno integrativo di mobilità così come previsto all’articolo 9 e comma 5 della Legge n. 223 del 1991.
Ricordiamo che, qualora un lavoratore accettasse un’offerta di lavoro che comporti un inquadramento ad un livello retributivo inferiore a quella della mansione di provenienza, la legge del 23 luglio 1991 n. 223 stabilisce espressamente che lo stesso ha diritto, per un periodo massimo complessivo di dodici mesi, alla corresponsione di un assegno integrativo mensile di importo pari alla differenza tra i corrispondenti livelli retributivi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
Già in precedenza lo stesso istituto previdenziale si è più volte espresso in materia con due circolari: la prima del 5 maggio 1997 n. 105 e la seconda il 24 giugno 1997 n. 141.
Nella stessa circolare l’Inps ribadisce che per usufruire dell’assegno integrativo è necessario che il lavoratore risulti in forza presso un datore di lavoro con un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato e che possa vantare il diritto a percepire la relativa indennità di mobilità.
L’Inps ricorda alla sua utenza che le domande per l’assegno integrativo di mobilità devono essere inviate, a partire dal prossimo 12 luglio, sfruttando la piattaforma telematica utilizzando o il contact center integrato che risponde al numero 803164 o il portale messo a disposizione all’utenza utilizzando il consueto PIN. Non solo, è anche possibile affidarsi ai patronati o gli intermediari dell’Istituto utilizzando i servizi telematici di ogni singolo operatore.
Allo scopo di favorire una transizione regolata e indolore, l’Inps ricorda che è previsto un periodo transitorio di circa tre mesi durante il quale saranno comunque garantite le consuete modalità di presentazione delle domande.
Per ogni specifica informazioni e per conoscere la procedura telematica utilizzata si rimanda al sito istituzionale dell’Inps.