Il primario istituto previdenziale italiano, l’Inps, con la circolare n. 62 del 29 aprile 2010 fornisce alcuni chiarimenti e precisazioni sulle prestazioni economiche durante la maternità.
L’Inps ha ribadito che il congedo di maternità, previsto agli artt. 16 e 17 del D.Lgs.151/2001 (T.U. maternità/paternità), è stato esteso anche in favore delle lavoratrici iscritte alla Gestione Separata (vedi circolare n. 137/2007 e messaggio del 27.03.2008 n. 7040) in questo modo sono estese le stesse provvidenze previste per le lavoratrici dipendenti.
In particolare, la lavoratrice iscritta alla Gestione Separata ha diritto all’indennità di maternità per il periodo di congedo obbligatorio ordinario e anticipato/prorogato eventualmente a condizione che risultino accreditate in favore della lavoratrice stessa tre mensilità di contribuzione nei 12 mesi precedenti la data di inizio del periodo di congedo obbligatorio richiesto.
La lavoratrice deve però rispettare, non in alternativa, due requisiti.
È necessario che la lavoratrice, oltre ad avere diritto all’indennità di maternità a carico della Gestione Separata in quanto risultano accreditate, in favore della stessa, i 3 mesi di contribuzione effettiva nei 12 mesi precedenti l’inizio del congedo obbligatorio (ordinario e/o anticipato), deve disporre, inoltre, 3 mesi di contribuzione per la maternità, maturati anche in gestioni diverse, nel periodo compreso tra i 18 ed i 9 mesi antecedenti la data dell’evento (parto o ingresso del minore adottato/affidato nella famiglia anagrafica della richiedente).
L’assegno di maternità dello Stato spetta, nella misura della quota differenziale, a condizione che il trattamento economico per maternità, in forma di indennità o retribuzione, corrisposto o spettante alla lavoratrice, sia di importo inferiore rispetto all’importo dell’assegno stesso.
Per questa ragione, per quanto prevede l’articolo 17 del decreto 151/2001 si dovrà includersi, nel predetto trattamento economico, sia l’indennità spettante per il periodo ordinario di congedo obbligatorio di maternità sia l’indennità spettante per gli eventuali periodi di interdizione anticipata o prorogata disposti dalla Direzione Provinciale del Lavoro.
Secondo la predetta circolare la misura della quota differenziale dell’assegno di maternità dello Stato sarà ricavata, quindi, sottraendo dal valore dell’assegno, vigente alla data del parto (o ingresso in famiglia), l’importo complessivo dei suddetti trattamenti economici (art. 6 del d.p.c.m. 452/2000).
vorrei sapere se la domanda del 13 dicembre del 2010 e stata ammessa
Buon Giorno,
Mia moglie è stata in maternita, bambina nata il 01 luglio 2010,
e ancora fino al 01 luglio 2011 sta lavorando 6 ore più 2 ore allatamento ( Pagate).
Vorrei sapere se è possibile continuare a lavorare 6 ore (2 anche non pagate)
e se ce un modulo richiesta, oppure qualcosa in merito da guardare.
GRAZIE
Gabriele