L’Inps, con messaggio dell’8 novembre 2011 n. 21062 in riferimento ai permessi di cui all’ex decreto 119/2011, ha voluto offrire nuovi chiarimenti a proposito della residenza del disabile ad una distanza superiore ai 150 km rispetto alla residenza del lavoratore.
Il maggiore istituto previdenziale del settore privato ricorda che all’articolo 33 della legge in oggetto il legislatore ha aggiunto il nuovo comma 3 bis che recita
Il lavoratore che usufruisce dei permessi di cui al comma 3 per assistere persona in situazione di handicap grave, residente in comune situato a distanza stradale superiore a 150 chilometri rispetto a quello di residenza del lavoratore, attesta con titolo di viaggio, o altra documentazione idonea, il raggiungimento del luogo di residenza dell’assistito
L’Inps, nel ricordare l’immediata applicazione della norma in oggetto, precisa che il personale interessato alla disposizione legislativa dovrà produrre la documentazione giustificativa dell’assenza ricorrendo ai titoli di viaggio, attestazione di effettuazione di visite mediche in loco o di altra attestazione ideonea.
L’Inps precisa che, ai fini del calcolo della distanza chilometrica, si farà ricorso alle applicazioni informatiche on line di ViaMichelin.it e/o Aci.it.
Ricordiamo che il decreto ha modificato l’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 in materia di assistenza a soggetti portatori di handicap grave introducendo al comma 3 un nuovo periodo dove si prevede che il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di handicap grave, a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.
Il testo del decreto modifica anche l’articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151, in materia di flessibilità del congedo di maternità, l’articolo 33, decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151, in materia di congedo parentale, l’articolo 42, decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151 in materia di congedo per assistenza di soggetto portatore di handicap grave, l’articolo 2 della legge 13 agosto 1984 n. 476 in materia di aspettativa per dottorato di ricerca, l’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, in materia di assistenza a soggetti portatori di handicap grave, congedo per cure per gli invalidi e modifiche all’articolo 45 del decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151 in materia di adozioni e affidamenti.