L’Inps, in base alla circolare n. 142 del 3 novembre 2011, fornisce le istruzioni con le quali le aziende di trasporto interessate potranno effettuare il recupero dei maggiori oneri a seguito dell’abrogazione della norma che poneva a carico dell’Istituto previdenziale una serie di trattamenti economici di malattia speciali e aggiuntivi a favore dei lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto e all’applicazione nei loro confronti del trattamento previdenziale di malattia.
Infatti, il Decreto Interministeriale Lavoro – Infrastrutture e trasporti del 24 giugno 2011 ha affidato all’Istituto l’erogazione alle aziende del settore del trasporto pubblico locale delle somme anticipate per le integrazioni delle indennità di malattia relative all’anno 2008.
Come ricorda la circolare la legge n. 266/2005 , si stabilisce che i maggiori oneri derivanti dagli accordi nazionali stipulati dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali di categoria in attuazione della legge n. 311/2004 siano finanziati utilizzando le somme residuate dagli importi destinati al fine di assicurare il rinnovo del contratto collettivo relativo al settore del trasporto pubblico locale.
In effetti, a decorrere dal 1º gennaio 2005, nell’ambito del processo di armonizzazione al regime generale è abrogato l’allegato B al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148. I trattamenti economici previdenziali di malattia, riferiti ai lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto rientranti nell’ambito di applicazione del citato regio decreto, sono dovuti secondo le norme, le modalità e i limiti previsti per i lavoratori del settore industria.
I trattamenti economici previdenziali di malattia aggiuntivi rispetto a quelli spettanti ai lavoratori del settore industria, o comunque diversi dagli stessi, previsti ed applicati alla predetta data ai sensi del citato allegato B e degli accordi collettivi nazionali che stabilivano a carico delle disciolte Casse di soccorso particolari prestazioni, trasferite dal 1º gennaio 1980 all’INPS ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono da considerare, fino ad eventuale diversa disciplina pattizia, obbligazioni contrattuali del datore di lavoro.