Il nostro Ente previdenziale, attraverso la circolare n. 11 del 24 gennaio 2013, illustra le modalità di calcolo automatizzato delle retribuzioni da attribuire ai periodi riconosciuti figurativamente e le nuove modalità di esercizio del diritto di accredito figurativo.
Ricordiamo che esistono diversi limiti di utilizzo dei periodi di malattia; infatti, il riconoscimento d’ufficio dei periodi di malattia registrati in estratto conto non può prescindere dal rispetto del limite di utilizzo previsto dalla normativa vigente in materia (art. 1, comma 1, D.Lgs. n. 564/1996, modificato dall’art. 3, comma 1, D.Lgs. n. 278/1998).
Il limite, già fissato in 52 settimane dall’articolo 56, n. 2, del RDL 4 ottobre 1935, n. 1827, è stato progressivamente elevato fra il 1° gennaio 1997 ed il 31 dicembre 2008 e si è ormai attestato a 96 settimane (limite massimo), con effetto dal 1° gennaio 2009, come rilevabile dal prospetto posto in evidenza nella circolare INPS.
Fino al 31 dicembre 2011 andrà rispettato il criterio previsto in base al quale l’incremento degli ultimi due mesi è riconoscibile a condizione che i relativi eventi di malattia siano relativi a periodi successivi al 31 dicembre 2008 (almeno 9 settimane devono collocarsi dopo il 2008).
A partire dal 1° gennaio 2012 sarà poi possibile riconoscere fino ad un massimo di 96 settimane nella vita assicurativa. Infatti, secondo la nuova previsione normativa il limite dei ventidue mesi (96 settimane) di cui all’articolo 1, comma 1, del citato DLgs. n. 564/1996
non si applica, a partire dall’insorgenza dello stato di inabilità ai sensi dell’articolo 8 della legge 12 giugno 1984, n. 222, ai soggetti che abbiano conseguito tale inabilità a seguito di infortunio sul lavoro, in sostituzione della pensione di inabilità, fermo restando che, in tal caso, non è dovuta la prestazione economica di malattia a carico dell’ente previdenziale
Il principio dell’accredito a domanda – fissato dalla suddetta norma per i periodi di servizio militare, di malattia tempestivamente accertata e quelli di interruzione obbligatoria e facoltativa del lavoro per gravidanza e puerperio – è stato poi esteso ad eventi riconoscibili figurativamente da momenti successivi (donazioni sangue ex lege 107/1990, permessi ex lege 104/1992, congedi straordinari ex art. 42, comma 5, D. Lgs. 151/2001, ulteriori eventi quali i permessi per allattamento, malattie figli, donazioni di midollo osseo).