L’Inps, attraverso la circolare n. 21 del 31 gennaio 2011, intende dare alcune precisazioni sulla trasmissione dei certificati di malattia per via telematica, anche se proprio in questo periodo i medici continuano a lamentare disservizi e problemi di connessione con l’istituto previdenziale.
In effetti, in tutti i casi di assenza per malattia dei lavoratori di datori di lavoro privato è prevista la modalità di trasmissione telematica dei certificati di malattia, mediante accesso al Sistema di Accoglienza Centrale (SAC).
La legge n. 183/2010, più precisamente l’articolo 25, del Collegato lavoro ha stabilito che, nei casi di assenza per malattia dei lavoratori del settore privato, le modalità relative al rilascio e alla trasmissione della certificazione di malattia vengano uniformate a quelle già previste per i lavoratori del settore pubblico ai sensi dell’articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.
La norma intende assicurare un quadro completo delle assenze per malattia nei settori pubblico e privato e una maggiore efficacia al sistema dei controlli.
La circolare n. 1 del 19 marzo 2010 del Dipartimento della Funzione pubblica e del Dipartimento della Digitalizzazione della pubblica Amministrazione e innovazione tecnologica, ha posto diverse sanzioni disciplinari nei confronti dei medici inadempienti.
La normativa vigente – articolo 5 della legge n. 300/1970 e articolo 5, comma 12, del decreto legge n. 463/1983 convertito nella legge n. 638/1983 – assegna all’Inps l’obbligo di effettuare visite mediche domiciliari anche dietro richiesta del datore di lavoro privato e nei confronti di lavoratori non assicurati Inps.
L’articolo 25 della legge 183/2010 non ha approntato nessuna innovazione per quanto concerne la normativa generale inerente la prestazione economica dell’indennità di malattia erogata dall’Inps ai lavoratori del settore privato ai sensi dell’articolo 2 del decreto legge n. 663/1979 convertito dalla legge n. 33/1980 e successive modificazioni.
Non solo, il lavoratore privato ha sempre la possibilità di richiedere al proprio medico curante, indipendentemente dal fatto che sia o meno dipendente o convezionato con il servizio sanitario nazionale, la certificazione attestante lo stato di incapacità lavorativa.