L’Ente previdenziale ha dato disposizioni per mezzo della circolare n. 10 dello scorso 10 gennaio 2013 al fine di chiarire gli aspetti procedurali in riferimento alla domanda per l’emersione del lavoro irregolare così come prevista dall’articolo 5 del decreto legislativo n. 109/2012.
Infatti, l’INPS ha fornito le istruzioni operative per la trasmissione della documentazione relativa alla sanatoria per quei datori di lavoro che hanno versato il contributo forfetario di 1.000 euro ma non hanno completare la procedura di regolarizzazione inviando la domanda telematica.
L’Inps precisa che la documentazione dovrà essere trasmessa entro e non oltre il 31 gennaio 2013.
Non solo, il nostro ente previdenziale fornisce anche indicazioni in merito al comportamento che dovrà tenere il datore di lavoro in caso di interruzione del rapporto di lavoro prima che il procedimento sia concluso nonché i vari aspetti connessi al disconoscimento della domanda di emersione, ai rapporti di lavoro plurimi a fronte di domande di emersione presentate più volte e alla modifica dei dati inseriti nella domanda di emersione.
In particolare, si stabilisce, articolo 6 del decreto interministeriale 29 agosto 2012, che il datore di lavoro è tenuto a completare la procedura di emersione, firmando presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione, nel seguito SUI, il contratto di soggiorno e contestualmente assolvendo l’obbligo di comunicazione obbligatoria di assunzione; soltanto dopo aver perfezionato tali adempimenti, potrà porre fine al rapporto di lavoro nel rispetto delle norme vigenti in materia.
Si precisa, inoltre, che per i casi in cui il pagamento del contributo forfetario di 1000 euro risulti regolarmente effettuato entro il 15 ottobre 2012, ma non risulti inviata la domanda di emersione, gli utenti possano completare la procedura di regolarizzazione inviando la domanda telematicamente, a partire dal 10 dicembre ed entro e non oltre il 31 gennaio 2013, attraverso il portale messo a disposizione dal Ministero dell’Interno utilizzando come credenziali il codice fiscale del datore di lavoro e il numero del documento identificativo del lavoratore indicati sul modello F24 con cui è stato effettuato il versamento.