La riforma del lavoro varata dal governo Monti ha anche inciso sull’indennità di disoccupazione prevedendo nuove regole con differenti sistemi di calcolo.
Infatti, il nostro Ente previdenziale, attraverso la sua circolare n. 36 del 14 marzo 2013 intitolata come “Articolo 3, comma 17 della Legge 28 giugno 2012, n. 92.Indennità di disoccupazione ASpI ai lavoratori sospesi. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti”, ha offerto nuovi chiarimenti per l’indennità di disoccupazione collegata all’Aspi per gli anni 2013, 2014 e 2015, a favore dei lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali, con determinati requisiti contributivi, in presenza del contestuale intervento di un fondo bilaterale o di solidarietà che eroghi almeno il 20% dell’indennità stessa.
L’INPS precisa che con il termine “per crisi aziendali o occupazionali” ci si deve riferire a situazioni di mercato o eventi naturali transitori e di carattere temporaneo che determinino, per qualunque tipologia di datore di lavoro privato, mancanza di lavoro, di commesse, di ordini o clienti.
Attraverso una sua precedente circolare, ovvero circolare INPS 26 maggio 2009, il nostro Ente individua, a titolo esemplificativo, alcuni dei suddetti eventi naturali transitori e di carattere temporaneo in
a) crisi di mercato, comprovata dall’andamento negativo ovvero involutivo degli indicatori economico finanziari complessivamente considerati;
b) mancanza o contrazione di lavoro, commesse, clienti, prenotazioni o ordini, ovvero contrazione o cancellazione delle richieste di missioni nel caso di agenzie di somministrazioni di lavoro;
c) mancanza di materie prime o contrazioni di attività non dipendente da inadempienze contrattuali della azienda o da inerzia del datore di lavoro;
d) sospensioni o contrazioni dell’attività lavorativa in funzione di scelte economiche, produttive o organizzative dell’impresa che esercita l’influsso gestionale prevalente;
e) eventi improvvisi e imprevisti quali incendio, calamità naturali, condizioni meteorologiche incerte
Di conseguenza rimangono esclusi dalle tutele
a) i lavoratori dipendenti da aziende destinatarie di trattamenti di integrazione salariale;
b) i lavoratori che abbiano contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate;
c) i lavoratori che abbiano contratti di lavoro a tempo parziale verticale.