L’Inps ha voluto precisare, attraverso la circolare n. 5 del 13 gennaio 2011, la sua posizione sui redditi percepiti da soggetti derivanti dalla partecipazione ai collegi nazionali o territoriali della categoria di appartenenza o degli enti di previdenza privati o privatizzati delle professioni.
Il maggiore istituto previdenziale ha precisato che queste persone non sono soggetti a contribuzione alla gestione separata, ma devono essere assoggettati a prelievo contributivo presso la gestione previdenziale di competenza, in quanto concorrono alla formazione del reddito derivante dall’attività professionale o artistica.
L’Inps ricorda che, con la circolare n. 201 del 17 ottobre 1996, è stato affermato che i corrispettivi dei liberi professionisti per l’attività prestata negli organi collegiali di governo della professione ovvero negli organi degli Enti di previdenza di categoria, in quanto non derivanti dall’esercizio dell’attività professionale, costituiscono redditi di lavoro autonomo di cui all’art. 49, comma 2, lett. a) – modificato dall’attuale articolo 50, comma 1, lettera c-bis) – del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 e non redditi professionali.
Successivamente l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 105 del 12 dicembre 2001, ha chiarito la corretta interpretazione dell’articolo 50, comma 1, lettera c-bis) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi.
L’Agenzia ritiene che sulla base delle richiamate disposizioni, per regola generale i proventi derivanti dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società ed enti danno luogo a reddito assimilato a quello di lavoro dipendente (articolo 50 del TUIR).
In via di eccezione, quando l’ufficio rientra nei compiti istituzionali oggetto della professione, i relativi proventi sono riconducibili all’attività professionale.
In sostanza, i compensi derivanti dall’attività di collaborazione coordinata e continuativa, se rientrano nell’oggetto tipico dell’attività di lavoro autonomo esercitata dal contribuente, non sono qualificati fiscalmente quali redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ma sono assoggettati alle disposizioni fiscali dettate per i redditi di natura professionali.
Per questa ragione i compensi lordi derivanti da attività rientranti nell’oggetto proprio dell’arte o professione o anche da attività attribuita al professionista in ragione della sua particolare competenza anche se non rientranti nell’oggetto dell’arte o professione (ad esempio, compensi percepiti da geometri in qualità di componenti del Consiglio nazionale o dei Collegi provinciali della categoria di appartenenza).
I citati compensi devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali o assistenziali posti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde.
Di conseguenza questi redditi non sono soggetti a contribuzione nell’ambito della gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, dovendo invece essere assoggettati a prelievo contributivo nell’ambito della gestione previdenziale competente in relazione al reddito professionale.