L’Inps, attraverso il messaggio n. 10347 del 9 maggio 2011, informa l’utenza la disponibilità di nuove funzionalità per la Comunicazione Unica per la nascita d’Impresa per le aziende agricole autonome.
Dalle informazioni diffuse dall’Istituto si rileva che gli applicativi di interconnessione e scambio dati tra gli enti coinvolti nel sistema consentono di gestire, esclusivamente con modalità telematica, le istanze di variazione del nucleo CD che comporti nuova iscrizione di un componente il nucleo, le variazioni che comportano la cancellazione di un componente il nucleo familiare CD e le variazioni che comportano la cancellazione dell’azienda IAP/CD.
Si ricorda che con la circolare n. 41 del 26 marzo del 2010 sono state disciplinate, tra l’altro, le modalità telematiche delle denunce di iscrizione delle aziende agricole autonome, per le quali è prevista la compilazione di un’apposita sezione nella piattaforma informatica di ComUnica.
In questi giorni ai servizi telematici già presenti sul portale ComUnica si aggiungono le nuove funzioni di gestione delle denunce di variazione e cancellazione presentate dalle aziende agricole autonome o dai loro intermediari.
L’Inps, sempre attraverso questo messaggio, ricorda che le altre tipologie di istanze – include le iscrizioni/cancellazioni a periodo chiuso, variazioni dei dati dell’azienda, del titolare e dei componenti e delle informazioni inerenti le colture e i terreni – continueranno al momento ad essere presentate secondo le consuete modalità.
Il messaggio illustra anche i nuovi adempimenti che saranno tenuti a svolgere le sedi periferiche dell’Inps attraverso l’applicazione presente in Intranet, ovvero la procedura Gestione domande telematiche.
Le sedi dovranno, inoltre, provvedere all’istruttoria delle denunce pervenute tramite ComUnica secondo le consuete modalità.
L’Ente previdenziale precisa che in caso di modifica d’ufficio dei dati inseriti dovrà essere inviata agli interessati la comunicazione di avvio del procedimento.
Non solo, l’Istituto previdenziale precisa che, in base alla legge n. 40 del 2 aprile 2007, esiste un termine massimo di sette giorni entro la quale le Amministrazioni competenti comunicano all’interessato e all’ufficio del registro delle imprese, per via telematica, i dati definitivi relativi alle posizioni registrate.