Il maggiore istituto previdenziale ha deciso si diffondere un messaggio allo scopo di fornire ulteriori chiarimenti in merito al congedo straordinario, ex articolo 42, comma 5, del decreto n. 151/2001.
In effetti, secondo il messaggio n. 31250 del 10 dicembre 2010, l’istituto previdenziale intende fornire ulteriori delucidazioni in merito al congedo straordinario ex art. 42, comma 5, del decreto indicato e l’ente competente all’erogazione dell’indennità.
Si ricorda che l’ex articolo 42 prevede che la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre o, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992 n. 104, accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge medesima da almeno cinque anni e che abbiano titolo a fruire dei benefici di cui all’articolo 33, commi 1, 2 e 3, della medesima legge per l’assistenza del figlio, hanno diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell’articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta.
Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto, sempre secondo l’articolo 42, a percepire un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa.
L’indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo rivalutato annualmente, a decorrere dall’anno 2002, sulla base della variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
L’indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità.
I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono l’importo dell’indennità dall’ammontare dei contributi previdenziali dovuti all’ente previdenziale competente.
L’Inps ricorda che, indipendentemente dall’Ente pensionistico a cui il datore di lavoro versa la contribuzione per IVS, viene data la possibilità, solo ai datori di lavoro privati, di conguaglio degli importi erogati a titolo di indennità per congedo straordinario.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota del 29.9.2010, evidenziando la natura assistenziale del congedo straordinario, ha ridefinito i precedenti orientamenti forniti, ripristinando, indipendentemente dall’Ente pensionistico a cui il datore di lavoro versa la contribuzione per IVS, la possibilità di conguaglio degli importi erogati a titolo di indennità per congedo straordinario.
un dipendente pubblico che beneficia dei due anni di congedo straordinario per assistenza disabili , avendo richiesto otto mesi di congedo ha diritto ai congedi ordinair e alla13° mensilità per ilsubbetto periodo? grazie