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Inps, chiarimenti sul congedo straordinario

Il maggiore istituto previdenziale ha deciso si diffondere un messaggio allo scopo di fornire ulteriori chiarimenti in merito al congedo straordinario, ex articolo 42, comma 5, del decreto n. 151/2001.

In effetti, secondo il messaggio n. 31250 del 10 dicembre 2010, l’istituto previdenziale intende fornire ulteriori delucidazioni in merito al congedo straordinario ex art. 42, comma 5, del decreto indicato e l’ente competente all’erogazione dell’indennità.

Si ricorda che l’ex articolo 42 prevede che la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre o, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992 n. 104, accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge medesima da almeno cinque anni e che abbiano titolo a fruire dei benefici di cui all’articolo 33, commi 1, 2 e 3, della medesima legge per l’assistenza del figlio, hanno diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell’articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta.

Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto, sempre secondo l’articolo 42, a percepire un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa.

L’indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo rivalutato annualmente, a decorrere dall’anno 2002, sulla base della variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

L’indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità.

I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono l’importo dell’indennità dall’ammontare dei contributi previdenziali dovuti all’ente previdenziale competente.

L’Inps ricorda che, indipendentemente dall’Ente pensionistico a cui il datore di lavoro versa la contribuzione per IVS, viene data la possibilità, solo ai datori di lavoro privati, di conguaglio degli importi erogati a titolo di indennità per congedo straordinario.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota del 29.9.2010, evidenziando la natura assistenziale del congedo straordinario, ha ridefinito i precedenti orientamenti forniti, ripristinando, indipendentemente dall’Ente pensionistico a cui il datore di lavoro versa la contribuzione per IVS, la possibilità di conguaglio degli importi erogati a titolo di indennità per congedo straordinario.

1 commento su “Inps, chiarimenti sul congedo straordinario”

  1. un dipendente pubblico che beneficia dei due anni di congedo straordinario per assistenza disabili , avendo richiesto otto mesi di congedo ha diritto ai congedi ordinair e alla13° mensilità per ilsubbetto periodo? grazie

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