Con la rata di gennaio l’Inps si appresta a fare il conguaglio sulle prestazioni pensionistiche revocando, se dovute, le detrazioni per carichi familiari per coloro che non hanno presentato l’apposita richiesta.
La pensione, ad eccezione delle prestazioni assistenziali, è soggetta a tassazione e gli istituti previdenziali hanno il compito di agire come sostituti d’imposta e trattenere ogni mese le spettanze.
In effetti, la pensione è equiparata al reddito da lavoro dipendente ed è quindi soggetta allo stesso tipo di tassazione.
A questo proposito, l’Inps o l’Inpdap, effettua sulla pensione una ritenuta alla fonte a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef).
Sono escluse dal pagamento dell’Irpef le prestazioni assistenziali erogate dall’Inps quali le pensioni sociali, gli assegni sociali e le prestazioni agli invalidi civili, ciechi e sordomuti.
Ricordiamo che la tassazione è effettuata sulla base di aliquote divise per fasce di reddito e, oltre alle imposte, sull’importo della pensione vengono applicate, se richieste, le detrazioni di imposta previste per i redditi da lavoro dipendente e quelle esplicitamente previste per i pensionati.
In caso di due o più pensioni le ritenute sono calcolate in base al loro totale anche se sono diversi gli Enti che le erogano.
In effetti, le ritenute Irpef sono state operate sulla base delle disposizioni nella legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007) e secondo i criteri illustrati con la circolare n. 15 del 16 marzo 2007 dell’Agenzia delle entrate.
La tassazione congiunta per i titolari di più trattamenti pensionistici erogati da Enti diversi prevista dall’articolo 8 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, è stata operata in misura proporzionale, secondo le modalità previste dalla circolare n. 57 del 22 dicembre 2003 dell’Agenzia delle entrate.
Si ricorda che le detrazioni di imposta operano con riferimento al soggetto pensionato.
Poiché la ritenuta Irpef viene determinata sull’ammontare complessivo delle pensioni intestate al soggetto, siano esse erogate dall’Inps o da altri Enti, anche le detrazioni di imposta operano sull’ammontare pensionistico complessivo e sono ripartite sulle diverse prestazioni con il criterio della proporzionalità.
La legge finanziaria del 2008 ha posto a carico del richiedente l’onere di rinnovare annualmente la richiesta delle detrazioni per i familiari a carico.
Per essere familiare a carico è necessario dimostrare un reddito complessivo annuo inferiore a 2.840,50 euro.
Nel corso delle operazioni di rinnovo si è provveduto a revocare le detrazioni per carichi familiari, attribuite in via presuntiva da gennaio 2010, nel caso in cui il titolare della prestazione non abbia presentato la relativa richiesta entro il termine del 15 ottobre 2010.
Anche per l’anno 2011, sono state attribuite in via presuntiva, ai soggetti che ne usufruivano a dicembre 2010, le detrazioni per i familiari a carico.
Si ricorda che il modulo di richiesta e di verifica del diritto della detrazione familiare è il modulo DETR.