L’Inps, attraverso il suo messaggio n. 16114 dello scorso 9 agosto 2011, ha comunicato di aver provveduto ad emettere la seconda spedizione dei Modd. F24 appositamente predisposti per il versamento dei contributi dovuti per il 2011 dagli artigiani e dagli esercenti di attività commerciali iscritti in corso d’anno.
Per il nostro sistema di riscossione si ricorda che le somme dovute devono essere versate entro il giorno 15 del mese di scadenza. Se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento e’ tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo. I versamenti dovuti da soggetti titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall’INPS, per le quote contributive comprese entro il minimale, sono effettuati nei mesi di febbraio, maggio, agosto e novembre.
Lo stesso istituto previdenziale ricorda che il versamento delle somme dovute all’Inps può essere effettuato senza alcuna maggiorazione, entro il 20 agosto (a questo proposito si veda il messaggio n. 12442 dell’8 giugno 2011), ma siccome il 20 agosto 2011 cade di sabato, il termine si intende differito a lunedì 22 agosto.
L’Inps osserva che agli artigiani e commercianti titolari di partita IVA è già stato spedito un prospetto di liquidazione contenente l’indicazione degli importi e delle causali dei versamenti nonché una lettera esplicativa delle modalità di determinazione dei contributi dovuti.
Ai soggetti non titolari di partita IVA sono stati spediti, oltre ai prospetti di liquidazione anche i modelli F24; modelli che riguardano i versamenti relativi ai quattro trimestri dell’anno 2011 e i versamenti del saldo 2010 e degli acconti 2011.
Si ricorda che con il primo mod. F24 dovranno essere corrisposti, alla scadenza del 22 agosto 2011, i contributi relativi al secondo trimestre 2011, determinati sul minimale di reddito, al saldo della prima rata 2010 ed anni precedenti ed al primo acconto 2011 (50%), in riferimento alla eventuale quota eccedente il minimale, per il titolare ed i collaboratori e alla prima rata dei contributi afferenti il minimale di reddito per periodi pregressi.
Fonte Inps.