Il maggiore istituto previdenziale italiano ha deciso di intervenire su una importante e delicata materia che coinvolge i lavoratori che hanno in corso situazioni di riscatto previdenziale.
In effetti, possono esserci periodi nella vita del lavoratore per i quali non esiste l’obbligo di versare i contributi. La legge però offre la possibilità di riscattare questi periodi, consentendo di raggiungere o migliorare il trattamento pensionistico.
A questo proposito sono riscattabili, per esempio, i periodi di studio e formazione, i periodi di lavoro svolto all’estero e i periodi di astensione per maternità e paternità .
L’Inps, con messaggio n. 31936 del 17 dicembre del 2010, precisa che sono state modificate alcune disposizioni in materia di riscatto, ovvero l’istituto previdenziale dispone l’aumento del numero di rate pagate in ritardo che possano essere oggetto di accettazione così come previsto dalla circolare 142 del 22 giugno 1993.
La circolare n. 142 è stata emessa per impartite disposizioni operative da applicare per tutte le pratiche di costituzione o riscatto di periodi assicurativi per le quali il legislatore non ha fissato precisi riferimenti temporali per il versamento dei relativi oneri.
Al punto D della circolare si è stabilito che, in via eccezionale, per le rate mensili successive alla prima, appena sarà dato rilevare che il loro versamento risulti effettuato oltre le date di scadenza ma con un ritardo non superiore a 30 giorni, è consentita la loro accettazione per non più di due rate (anche non consecutive).
L’istituto previdenziale attraverso il messaggio sopra citato intende portare a cinque il numero massimo di rate pagate con un ritardo non superiore a trenta giorni convalidabili ai sensi del punto D della circolare n. 142 del 22 giugno 1993.
I pagamenti tardivi verificatisi antecedentemente alla data di pubblicazione del presente messaggio e convalidabili in base alla previgente normativa devono essere sottratti al nuovo numero massimo di rate convalidabili.
Non solo, il messaggio dell’Inps pone anche in evidenza che restano ferme le decadenze per ritardato pagamento verificatesi entro la data di pubblicazione del menzionato messaggio in base alla disciplina previgente e si necessita il tempestivo e puntuale annullamento dei versamenti rateali effettuati con ritardo.
A questo riguardo la pratica di riscatto deve essere conservata in una particolare evidenza da revisionare nell’ultima decade di ciascun mese, si veda a proposito il messaggio n. 1380 del 6 ottobre del 1998.