L’Inps ha programmato verifiche straordinarie da effettuare nell’anno 2010 nei confronti dei titolari di benefici economici di invalidità civile, sordità e cecità civile, così come prevede l’articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché dell’articolo 10 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78.
L’articolo 20 del decreto legge 1 luglio 2009 con il quale sono state introdotte importanti innovazioni al procedimento di riconoscimento degli stati di invalido civile, cieco civile, sordo, handicap e disabilità, al comma 2 assegna all’Inps la funzione di accertare la permanenza dei requisiti sanitari che hanno dato luogo alla concessione dei benefici economici.
Si dispone inoltre, che per il triennio 2010/2012 l’Inps effettua, con le risorse umane e finanziarie previste a legislazione vigente, in via aggiuntiva all’ordinaria attività di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari e reddituali, un programma di 100.000 verifiche per l’anno 2010 e di 200.000 verifiche annue per ciascuno degli anni 2011 e 2012 nei confronti dei titolari di benefici economici di invalidità civile.
Possiamo senza dubbio affermare che l’istituto previdenziale ha elaborato un campione di soggetti beneficiari di prestazioni di invalidità civile, sordità e cecità civile.
Il campione delle verifiche comprende soggetti tratti dal casellario delle pensioni Inps alla data del 01 gennaio 2010, i quali risultano titolari di indennità di accompagnamento e di comunicazione, di età compresa tra i 18 ed i 67 anni compiuti, la cui prestazione è stata riconosciuta in data antecedente al 1° aprile 2007 e titolari di assegno mensile, di età compresa tra il quarantacinquesimo anno e il sessantesimo anno compiuto, la cui prestazione è stata riconosciuta in data anteriore al 1° aprile 2007.
Precisiamo che i controlli non riguardano le prestazioni assistenziali sostitutive riconosciute agli invalidi civili e ai sordi civili ultrasessantacinquenni, rispettivamente ai sensi dell’articolo 19 della legge 30 marzo 1971 n. 118 e dell’articolo 10 della legge 26 maggio 1970 n. 381.
Sono inoltre esonerati da ogni visita medica i soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate di cui al decreto interministeriale 2 agosto 2007, ai quali è già stato applicato il suddetto Decreto.
Rimangono esclusi, inoltre, dal piano di verifiche la Regione Valle d’Aosta e le Province autonome di Trento e Bolzano che provvedono ai medesimi controlli secondo quanto previsto dai rispettivi statuti e dalla relative norme di attuazione.