Il presidente dell’Inps ha sottoscritto lo scorso 4 febbraio 2011 una convenzione con l’AIC per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee così come prevede l’articolo 18 della legge n. 223 del 1991.
Per gli effetti della convezione i diversi soggetti beneficiari dei trattamenti previdenziali di mobilità, trattamenti di disoccupazione ordinari e speciali e trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale e dei sussidi per lavori socialmente utili, possono versare i contributi associativi a favore dell’ A.I.C. mediante trattenuta sulle prestazioni.
È necessario che il lavoratori sottoscriva la relativa delega che deve recare il timbro dell’Organizzazione e la firma del legale rappresentante.
Con la circolare n. 73 del 10 maggio 2011 l’Inps fornisce tutte le necessarie informazioni e, in particolare, si prevede che, in caso di pagamento diretto da parte dell’INPS dei trattamenti d’integrazione salariale, il datore di lavoro dovrà comunicare all’Istituto, contestualmente agli elenchi, i dati relativi alle deleghe rilasciate da ciascun lavoratore, compresa l’autorizzazione ad effettuare le ritenute previste dall’art. 18 legge 223/1991.
Al contrario, in caso di contestazione concernente l’effettivo rilascio della delega da parte di uno o più lavoratori, oggetto di apposita comunicazione da parte del datore di lavoro o dei lavoratori interessati, l’Istituto cesserà di operare le relative trattenute a far tempo dal mese successivo alla ricezione della comunicazione medesima. L’Organizzazione sindacale, in tal caso, restituirà le somme indebitamente ricevute a favore dei lavoratori interessati.
Il maggiore istituto previdenziale privato garantisce ad ogni lavoratore la possibilità di recedere; in effetti, in caso di disdetta da parte del lavoratore interessato la Struttura competente dovrà procedere, nel più breve tempo possibile, all’acquisizione del documento che dovrà essere sempre consegnato in forma cartacea.
L’Inps precisa, inoltre, che in caso di revoca o annullamento della prestazione, l’Organizzazione sindacale è tenuta a restituire al lavoratore interessato le somme già trattenute sulla prestazione a titolo di contributo associativo.
In base alle indicazioni contenute nella circolare le percentuali comunicate dall’AIC sono così riportate:
- 3% sull’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti;
- 0,5% su CIG edile, ordinaria e straordinaria;
- 1% sui restanti trattamenti (CIG ordinaria e straordinaria, CISOA, indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, trattamenti speciali di disoccupazione, indennità di mobilità e sussidio per lavori socialmente utili).
Maggiori informazioni al sito Inps.