Il decreto 78/09, convertito e modificato dalla legge 102/09, offre diversi incentivi ai lavoratori destinatari di trattamenti di sostegno del reddito che intendano avviare un’attività di lavoro autonomo o in cooperativa.
In effetti, grazie alle modifiche introdotte dal decreto, l’incentivo può essere corrisposto, in un’unica soluzione e previe dimissioni dall’impresa da cui è dipendente, al lavoratore che faccia richiesta di intraprendere un’attività autonoma, anche di micro-impresa, o finalizzata ad una associazione in cooperativa.
Non solo, ne possono usufruire i lavoratori già percettori di cassa integrazione ordinaria o straordinaria che intendano mettersi in proprio presentando la lettera di dimissioni. Questi lavoratori possono percepire le mensilità deliberate ma non ancora percepite e in presenza di un’anzianità aziendale di almeno dodici mesi di cui sei effettivamente lavorati potranno godere del trattamento di mobilità per un numero massimo di dodici mesi.
L’associazione in cooperativa va dimostrata per mezzo dell’iscrizione della società nel registro del Tribunale e nell’Albo nazionale degli Enti cooperativi.
Il lavoratore può diventare socio della cooperativa o partecipare alla sua costituzione, ma può anche stabilire con la stessa un rapporto di natura subordinata rispetto a quello associativo. In questo caso l’incentivo spetta rispettivamente alla cooperativa o, in caso di partecipazione alla costituzione,deve essere conferito dal lavoratore nel capitale sociale.
L’anticipazione del trattamento integrativo è perfettamente compatibile con quello previsto dalla legge n. 49/1985 a favore della partecipazione in società cooperative attraverso un fondo di rotazione a carattere permanente presso la sezione speciale per il credito cooperativo.
L’Inps, in una prima istanza, deve accertarsi che il diritto del beneficiario sia legittimo e verificare la documentazione presentata con la quantificazione del beneficio. Al termine della prima fase, e se soddisfa i criteri stabiliti dalla legge, eroga un anticipo pari al 25% del trattamento complessivo.
Successivamente la quota rimanente e per i lavoratori in Cigs per crisi aziendale, esubero strutturale o procedura concorsuale sarà erogata dopo la presentazione di tutta la documentazione che dimostri l’esercizio dell’attività in forma cooperativa con le dimissioni dall’azienda.
Le dimissioni devono essere formalizzate, e consegnate in copia all’Inps, per iscritto entro i quindici giorni successivi alla comunicazione di accoglimento dell’istanza.
La disposizione legislativa ammette che successivamente all’instaurazione del rapporto associativo può essere costituito un altro rapporto in forma subordinata, autonoma o in qualsiasi altra forma compreso una collaborazione coordinata non occasionale, finalizzati al raggiungimento degli scopi sociali.
Per questa ragione, il lavoratore, nei successivi quindici giorni da quando è stata presentata istanza di associazione, deve presentare copia del contratto di lavoro ai fini dell’erogazione del trattamento integrativo; infatti, nel caso in cui venga sottoscritto un contratto di lavoro subordinato l’incentivo spetta direttamente alla cooperativa.