Per gli effetti normativi derivanti dall’entrata in vigore dei nuovi regolamenti comunitari, l’Inps, mediante la sua circolare n. 41 del 25 febbraio 2011, ha informato le proprie strutture e i lavoratori interessati che per l’accredito e il riscatto, rispettivamente, dei periodi corrispondenti al congedo di maternità ed al congedo parentale, collocati temporalmente al di fuori del rapporto di lavoro, è superata la condizione dei cinque anni di contribuzione effettiva italiana richiesti all’atto della domanda.
L’inps, mediante la sua circolare, ricorda che dal 1° maggio del 2010 le norme di coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale dei 27 Stati membri dell’Unione europea, costituite dai regolamenti CEE nn. 1408 del 14 giugno 1971 e 574 del 21 marzo 1972, sono state sostituite dalle norme di coordinamento del regolamento (CE) n. 883 del 29 aprile 2004, come modificato dal regolamento (CE) n. 988 del 16 settembre 2009, e del regolamento di applicazione (CE) n. 987 del 16 settembre 2009.L’Istituto previdenziale, al fine di continuare ad offrire le sue prestazioni di natura previdenziale e per conoscere un parere in meritato all’applicabilità dell’articolo 6 del regolamento CE n. 833 del 29 aprile 2004, ha formulato un quesito al Ministero del lavoro e delle politiche sociali sul cumulo dei periodi assicurativi esteri ai fini del raggiungimento del requisito contributivo previsto per il riconoscimento dei periodi di maternità al di fuori del rapporto di lavoro.
In effetti, la nostra normativa di riferimento prevede, attraverso il decreto n. 151 del 26 marzo del 2001, in favore degli iscritti al FPLD e alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell’assicurazione generale per l’IVS, l’accredito figurativo e il riscatto, rispettivamente, dei periodi corrispondenti al congedo di maternità ed al congedo parentale, collocati temporalmente al di fuori del rapporto di lavoro, a condizione che il soggetto possa far valere, all’atto della domanda, almeno cinque anni di contribuzione effettiva versata in costanza di rapporto di lavoro, circolare n. 261 del 9 novembre 1993.
Tutte le decisioni successive dell’Inps, ad esempio messaggio n. 4837 del 20 febbraio del 2004, hanno confermato gli orientamenti a proposito ritenendo assolutamente valido il periodo di contribuzione italiano.
La decisione del ministero del lavoro ha però precisato che un’interpretazione di questo tipo, alla luce dei riferimento comunitari, non è ammissibile ritenendo, di fatto, superato il contenuto di cui al punto sei della circolare n. 261 del 9 novembre 1993.