L’INPS, attraverso la sua circolare n. 17 del 5 febbraio 2013, informa che, per il corrente anno 2013, sono state stabilite i nuovi importi convenzionali (di cui all’art. 1 e 4, co.1, del decreto legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito con modificazioni in legge 3.10.1987, n. 398), per i lavoratori all’estero in Paesi non legati all’Italia da accordi in materia di sicurezza sociale.
In particolare, il nostro Ente previdenziale ricorda che per quanto attiene alla Convenzione europea di sicurezza sociale, essa rimane di fatto tuttora applicabile solo nei rapporti con la Turchia.
Le retribuzioni convenzionali, così come chiarito nella circolare, devono essere prese a riferimento per il calcolo dei contributi dovuti, per l’anno 2013, a favore dei lavoratori operanti all’estero in Paesi extracomunitari non legati all’Italia da accordi di sicurezza sociale.
In particolare, l’INPS chiarisce che
Relativamente alla categoria dei lavoratori interessati si chiarisce che le disposizioni delle legge n. 398/87 si applicano non soltanto ai lavoratori italiani ma anche ai lavoratori cittadini degli altri Stati membri dell’UE (1) e ai lavoratori extracomunitari, titolari di un regolare titolo di soggiorno e di un contratto di lavoro in Italia, inviati dal proprio datore di lavoro in un Paese extracomunitario (messaggio n. 995 del 18 gennaio 2012).
Non solo, il nostro Istituto previdenziale pone in evidenza che trovano applicazione, seppur in via residuale, anche nei confronti dei lavoratori operanti in Paesi convenzionati limitatamente alle assicurazioni non contemplate dagli accordi di sicurezza sociale, in questo caso occorre riferirsi alla circolare n. 87 del 15 marzo 1994.
Nello specifico si ricorda che le convenzioni di sicurezza sociale stipulate dall’Italia con Paesi extracomunitari riguardano l’Argentina, l’Australia, il Brasile, il Canada e Quebec, Capoverde, Israele, Jersey e Isole del Canale (Guernsey, Alderney, Herm e Iethou), (ex) Jugoslavia (Bosnia-Erzegovina, Jugoslavia, Macedonia), Principato di Monaco, Tunisia, Uruguay, USA e Venezuela, Stato Città del Vaticano, Croazia e Corea .
Non solo, l’INPS, nella stessa circolare, ha fornito le istruzioni operative per la regolarizzazione del mese di gennaio e per la compilazione della denuncia Uniemens.