La dichiarazione di immediata disponibilità è un presupposto essenziale e inderogabile per il riconoscimento delle prestazioni a sostegno del reddito: lo chiarisce l’Inps con la circolare n. 133 del 18 ottobre 2010.
In assenza della dichiarazione di immediata disponibilità il lavoratore non può percepire nessuna delle prestazioni, quali la cassa integrazione in deroga, l’integrazione salariale ordinaria (industria o edilizia), l’integrazione salariale straordinaria, i contratti di solidarietà, il trattamento di disoccupazione, la mobilità ordinaria e in deroga, l’indennità una tantum co.co.pro.
Non solo, l’azienda non è autorizzata a porre a conguaglio somme relative alle suddette prestazioni per il lavoratore in questione (circolare Inps del 22 ottobre 2010 n. 133).
Qualora il lavoratore rifiuti di sottoscrivere la dichiarazione di immediata disponibilità ovvero, una volta sottoscritta, rifiuti un percorso di riqualificazione professionale o un lavoro congruo , così come prevede l’art. 19 comma 2 della Legge 2/2009, il lavoratore destinatario dei trattamenti di sostegno del reddito perde il diritto a qualsiasi erogazione di carattere retributivo e previdenziale, anche a carico del datore di lavoro, fatti salvi i diritti già maturati.
Nel caso di pagamenti a conguaglio le aziende devono recuperare l’importo della prestazione anticipato.
Si ritiene opportuno ricordare che per gli effetti del decreto n. 185/2008, convertito nella legge 2/2009, il diritto a percepire qualsiasi trattamento di sostegno al reddito, ai sensi della legislazione vigente in materia di ammortizzatori sociali, è subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro e/o ad un percorso di riqualificazione professionale secondo quanto precisato dal decreto attuativo n. 46441/2009.
La dichiarazione di immediata disponibilità deve essere sottoscritta dal lavoratore preventivamente all’avvio delle procedure di sostegno al reddito e le aziende hanno l’onere di acquisire e custodire le dichiarazioni di ciascun lavoratore interessato dalla procedura.
I lavoratori impegnati in programmi LSU (lavori socialmente utili) non sono tenuti a presentare la dichiarazione poiché, se sono percettori di forme al sostegno al reddito, sono obbligati ad accettare lavori socialmente utili, continuando a percepire l’indennità di sostegno al reddito eventualmente integrata se il lavoro socialmente utile supera un determinato orario lavorativo.
Il sussidio LSU spetta ai disoccupati non percettori di sostegno al reddito e pertanto non presentano la dichiarazione di immediata disponibilità.
In effetti, la norma in questione ribadisce che, per gli effetti dell’articolo 90 del decreto n. 468/1997, che l’ingiustificato rifiuto dell’assegnazione ad attività di lavori socialmente utili da parte dei soggetti percettori di trattamenti previdenziali, comporta la perdita del trattamento e la cancellazione dalla lista regionale di mobilità.