Il maggiore istituto previdenziale italiano con circolare n. 155 del 2010 ha messo in evidenza, così come la Funzione Pubblica con circolare n. 13/2010, la nuova disciplina sui permessi per l’assistenza alle persone con disabilità.
Le circolari illustrano le principali novità apportate dalla legge soffermandosi, in particolare, sulle disposizioni relative ai soggetti legittimati a fruire dei permessi, all’eliminazione dei requisiti della convivenza, continuità ed esclusività dell’assistenza prestata dal lavoratore, alla disciplina del diritto di trasferimento, ala decadenza nel caso di insussistenza dei requisiti e all’istituzione di una banca dati presso il Dipartimento della Funzione Pubblica.
In effetti, il Dipartimento della Funzione Pubblica, con circolare n. 13 del 6 dicembre 2010, e l’Inps, con circolare n. 155 del 3 dicembre 2010, forniscono chiarimenti in tema di permessi per l’assistenza a portatori di handicap in situazione di gravità, resi necessari dalla recente introduzione della Legge 4 novembre 2010, n. 183 che, all’articolo 24, riscrive parzialmente il regime dei permessi contenuto nella legge 5 febbraio 1992, n. 104 e nel decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
In particolare il comma 1 dell’articolo 24 sostituisce il comma 3 dell’art. 33 della legge 104/92, stabilendo che non può essere riconosciuta a più di un lavoratore dipendente la possibilità di fruire dei permessi per la stessa persona con disabilità in situazione di gravità.
Non solo, il legislatore è anche intervenuto sull’articolo 33 in merito al diritto, per il lavoratore che assiste il familiare, di scegliere la sede di lavoro facendo riferimento a quella più vicina al domicilio della persona da assistere, allo scopo di garantire una più agevole assistenza del disabile.
Si è anche aggiunto all’articolo 33 il comma 7-bis che prevede la decadenza, per il prestatore di lavoro, dal diritto ai benefici previsti, qualora il datore di lavoro o l’INPS accertino l’insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la fruizione dei permessi.
Infine, il comma 2 dell’articolo 24 sostituisce il comma 2 e abroga il comma 3 dell’articolo 42 del decreto legislativo n.151/2001 eliminando i requisiti della continuità e della esclusività dell’assistenza quali presupposti essenziali ai fini della concessione dei benefici per l’assistenza al figlio maggiorenne in situazione di disabilità grave.