L’Inps, con la circolare n. 59 del 28 marzo 2011, ha deciso di illustrare alcune disposizioni contenute nel Regolamento attuativo del Codice dei contratti pubblici – previsto dal D.P.R. del 5 ottobre 2010, n. 207 riguardanti il Documento unico di regolarità contributiva, ovvero DURC.
In effetti, l’Inps approfitta della circolare per fare anche il punto sulla situazione del Documento unico di regolarità contributiva e chiarisce che, come riporta all’articolo 6 del Regolamento, questo documento è, in sostanza, il certificato che attesta contestualmente la regolarità di un operatore economico per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL, nonché Cassa Edile per i lavori, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento.
In questo contesto l’Inps precisa che con il termine di operatore economico si deve intendere fare riferimento all’imprenditore, al fornitore e al prestatore di servizi o ad un raggruppamento o consorzio di essi. Con questa espressione, ci si rivolge a qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che sia parte di un rapporto contrattuale con la pubblica amministrazione e che ai fini del rilascio del DURC sia tenuto all’obbligo di iscrizione nei confronti degli Enti previdenziali e delle Casse edili.
Si precisa che l’obbligo assicurativo Inail vige in presenza delle condizioni previste dagli articoli 1 e 4 del Testo Unico sull’assicurazione obbligatoria (D.P.R. n. 1124/1965), nonché negli altri casi previsti da norme specifiche.
Nella fattispecie, ovvero nel caso di applicabilità verso gli obblighi Inps, si rimanda alla normativa vigente che regola l’obbligo assicurativo e contributivo per le gestioni previdenziali di competenza.
Le Casse edili, come ha precisato lo stesso Ministero del lavoro e delle politiche sociali con interpello prot. n. 3144 del 22 dicembre del 2005, sono abilitate al rilascio del DURC alle imprese inquadrate nel settore edile” (e che l’obbligo di iscrizione alle Casse edili…ricorre esclusivamente per le imprese inquadrate o inquadrabili nel settore dell’edilizia,… (si veda interpello n. 56 del 23 dicembre del 2008).
Il DURC è così la certificazione unica che permette di attestare la situazione contributiva nei confronti di più enti e ha come presupposto il fatto che il soggetto, per il quale si effettua la verifica della regolarità, risulti iscritto contemporaneamente ad almeno due degli Enti tenuti al rilascio del documento stesso.
Esistono però alcuni casi particolari, tra l’altro espressamente previste da specifiche norme di settore, per i quali il termine DURC è utilizzato anche con riferimento alla regolarità contributiva di un soggetto tenuto all’iscrizione presso un solo Istituto previdenziale.