Il nostro Ente previdenziale, attraverso la sua circolare n. 3311 del 25 febbraio 2013 intitolato come “Incentivi all’occupazione previsti dalla l. 191/2009, art. 2, commi 134, 135 e 151 – Aziende ammesse ai benefici per assunzioni effettuate nel 2011”, comunica che si sono concluse le attività istruttorie e di verifica previste per gli incentivi all’occupazione della legge 191/2009, art. 2, commi 134, 135 e 151.
La legge di stabilità 2011 – ossia la Legge n. 220/2010 all’articolo 1, comma 33, seconda parte – ha prorogato le agevolazioni alle assunzioni effettuate nel 2011. Le aziende interessate ad accedere alla fruizione del beneficio hanno così presentato, nelle date previste, le apposite domande con i moduli telematici presenti nel sito internet dell’Inps.
Ricordiamo che una precedente circolare INPS, la 22/2011, illustrava le caratteristiche degli incentivi all’occupazione previsti, in via sperimentale per l’anno 2010, dalla L. 191/2009, per l’assunzione di lavoratori.
Infatti, secondo questa norma potevano usufruire di questi benefici i disoccupati ultracinquantenni, titolari di indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali che abbiano almeno 35 anni di anzianità contributiva, per i quali siano scaduti determinati incentivi connessi alla condizione di disoccupato del lavoratore o i disoccupati di qualunque età, titolari di indennità di disoccupazione ordinaria o del trattamento speciale di disoccupazione edile.
L’INPS precisa che, essendosi conclusa l’istruttoria, le aziende ammesse agli incentivi potranno consultare la comunicazione di accoglimento accedendo al sito istituzionale dell’Ente previdenziale, mediante l’applicazione “DiResCo – Dichiarazioni di responsabilità del contribuente”, che è stata utilizzata per inviare la richiesta del beneficio; le comunicazioni relative al beneficio previsto dal comma 151 contengono in allegato il prospetto di fruizione dell’incentivo.
L’INPS ricorda che
Per le operazioni di conguaglio le aziende utilizzeranno i codici UniEmens illustrati nelle comunicazioni di accoglimento; i citati recuperi dovranno essere effettuati entro tre mesi ad iniziare dalla denuncia contributiva relativa al mese di febbraio 2013
Con il presente messaggio il nostro istituto previdenziale fornisce tutti i chiarimenti a riguardo, ma, ad ogni modo, ricordiamo che ogni eventuale contestazione dovrà essere inoltrata alla sede competente utilizzando la funzionalità “contatti” del Cassetto previdenziale.