Ricordiamo che il decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, ha disposto la proroga – fino al 30 giugno 2012 – della sospensione per il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per i soggetti operanti nel territorio dell’isola di Lampedusa alla data del 12 febbraio 2011.
L’Inps, con la circolare n. 98 del 22 luglio 2011, ha posto in evidenza l’elenco delle categorie destinatarie dei benefici e le modalità operative per l’applicazione della proroga.
In effetti, in base al testo della circolare, hanno diritto a sospendere il versamento dei contributi in scadenza dal 27 giugno 2011 al 30 giugno 2012 i datori di lavoro privati (anche del settore agricolo), i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, agricoli), i liberi professionisti e committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995.
La circolare reca la dicitura “Emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all’eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa. Interventi a favore dell’isola di Lampedusa”.
Per rendere efficace il provvedimento e poter usufruire della sospensione i soggetti interessati dovranno produrre domanda alla sede Inps territorialmente competente. L’Inps ricorda che la sospensione riguarda – nelle eventuali situazioni di aziende autorizzate all’accentramento degli adempimenti contributivi – esclusivamente i contributi riferiti alle unità produttive, cantieri e/o filiali ubicate nel territorio dell’isola di Lampedusa.
Sarà cura dell’Istituto previdenziale verificare ogni singola richiesta recuperando le eventuali sospensioni indebite con l’applicazione dell’ordinario regime sanzionatorio.
La circolare illustra, in modo preciso, ogni singolo dettaglio e ogni possibile caso in esame: in particolare, per i datori di lavoro con dipendenti questi sono tenuti alla denuncia dei contributi a mezzo del flusso Uniemens, la sospensione riguarda i periodi di paga da “giugno2011” a “maggio2012”.
Le posizioni contributive relative alle aziende interessate alla sospensione dei contributi dovranno essere contraddistinte dal codice di autorizzazione “1Z”, che assume il nuovo significato di “Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell’emergenza umanitaria sull’isola di Lampedusa. Ordinanza n. 3947 del 16 giugno 2011 e D.L. 98/2011”.
Fonte Inps.