Anno nuovo e nuove disposizioni per gli iscritti alla Gestione separata: l’Inps ha definito il nuovo massimale annuo di reddito utilizzato per il calcolo dei contributi dovuti alla Gestione separata.
In effetti, con decorrenza gennaio 2011, le aliquote del 26,72% e del 17% sono applicabili facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione separata fino al raggiungimento del massimale di reddito previsto dall’articolo 2 della legge n. 335/1995, che per l’anno 2011 è stato fissato pari a 93.622 euro.
L’Inps precisa anche che i compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2011 per il versamento dei contributi in favore dei collaboratori, i cui compensi sono assimilati ai redditi da lavoro dipendente, trova tuttora applicazione il disposto del primo comma dell’articolo 51 del Testo Unico, in base al quale le somme corrisposte entro il giorno 12 del mese di gennaio si considerano percepite nel periodo d’imposta precedente: questo è cosiddetto principi di cassa allargato.
Per questa ragione l’istituto previdenziale ha stabilito che i compensi erogati ai collaboratori entro la data del 12 gennaio 2011 e riferiti a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2010 sono da calcolare con le aliquote contributive in vigore nel 2010.
Non solo, il maggiore istituto previdenziale italiano ha anche stabilito che il minimale per l’accredito contributivo è, per l’anno 2011, pari a 14.552,00 euro da ciò consegue che gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene con l’aliquota del 17 per cento avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo di euro 2.473,84, mentre gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene con l’aliquota del 26,72 per cento avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuale pari ad euro 3.888,29 (di cui 3.784,00 ai fini pensionistici).
Qualora il predetto limite non fosse raggiunto allora, alla fine dell’anno, l’Istituto applicherà una contrazione dei mesi accreditati in proporzione al contributo versato, così come stabilisce l’articolo 2 della legge 335/1995.
Nella circolare n. 30 del 9 febbraio scorso il maggiore istituto previdenziale italiano ha anche confermato le aliquote di computo previste per l’anno 2010.