A causa delle numerose modifiche, integrazioni per gli effetti dei regolamenti comunitari diventa necessario approntare una sorta di coordinamento delle norme sull’assegno per il nucleo familiare.
Infatti, le norme si applicano ai cittadini comunitari che esercitano la libera circolazione e non intendono sostituire le regole nazionali, ma stabiliscono i criteri e le modalità di base.
A questo proposito, il nostro Istituto previdenziale, attraverso la circolare n. 104 del 6 agosto 2012, fornisce i necessari criteri per armonizzare il sistema.
L’Inps, ad esempio, intende chiarire il concetto del criterio della convivenza in applicazione dall’articolo 1 del regolamento n. 883/2004 al fine di attribuire il diritto agli assegni familiari.
In questo contesto, il nostro quadro normativo prevede di assegnare il diritto all’assegno familiare al genitore convivente in assenza di un formale provvedimento giudiziario che stabilisca l’affidamento della prole. In particolare, secondo la circolare n. 36/2008,
nel caso di genitori naturali, per poter attribuire il diritto alla percezione del trattamento di famiglia per i figli, sia in virtù di un proprio rapporto di lavoro, che dia diretto accesso alla fruizione della prestazione previdenziale, sia in virtù del rapporto di lavoro dell’altro genitore
Si è sempre cercare di rispettare il criterio della convivenza con la prole. In assenza, però, del requisito della convivenza ma che, al contrario, risultino affidati alle cure di terzi, l’attribuzione degli assegni diventa di difficile attribuzione perché risulta difficile identificare, in modo chiaro e inopinabile, il nucleo familiare destinatario.
Queste valutazioni prettamente interne e seguite dal nostro Ente previdenziale di riferimento devono essere armonizzate in ambito comunitario al fine di consentire una vera libera circolazione.
A questo riguardo, l’articolo 1 del regolamento 883/2004 precisa che
qualora, secondo la legislazione applicabile, una persona sia considerata familiare o componente il nucleo familiare soltanto quando convive con la persona assicurata o il pensionato, si considera soddisfatta tale condizione se l’interessato è sostanzialmente a carico della persona assicurata o del pensionato