L’Inps, con la circolare n. 105 del 5 agosto 2011, offre un quadro riepilogativo normativo relativo all’indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali e con requisiti ridotti per i lavoratori dello spettacolo.
La decisione di offrire questo, diciamo così, momento di chiarimento è scaturita da approfondimenti seguiti alla sentenza della Corte di Cassazione in materia n. 12355/2010 e dal confronto con l’Enpals e con le parti sociali interessate, intende fornire indicazioni atte a superare eventuali residue incertezze sull’argomento trattato.
In effetti, in base alla recente sentenza della corte di Cassazione n. 12355 del 2010, ha ribadito che i lavoratori dello spettacolo – ossia personale artistico, teatrale e cinematografico secondo l’articolo 40 del Regio Decreto n. 1827 del 1935 – deve ritenersi escluso dall’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, sia con riferimento all’indennità di disoccupazione a requisiti normali che con riferimento all’indennità di disoccupazione a requisiti ridotti.
Non solo, la sentenza della corte di cassazione ha stabilito il principio secondo cui la circostanza del versamento del contributo contro la disoccupazione non è da ritenersi di per sé presupposto costitutivo del diritto all’indennità qualora detto contributo non sia dovuto.
In realtà, detta sentenza di scontra poi con la prassi adottata da diversi datori di lavoro dello spettacolo in riferimento ai diversi adempimenti contributivi con ricadute sulla liquidazione delle prestazioni di disoccupazione.
Per ovviare a questa prassi, l’Istituto previdenziale ha deciso di effettuare una ricognizione delle diverse categorie interessate, al fine di dare indicazioni univoche in merito al corretto versamento della contribuzione.
Tale verifica andrà condotta con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, i rappresentanti delle categorie dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore e l’ENPALS, ed è stato predisposto un elenco delle categorie professionali da annoverare nell’ambito del “personale artistico, teatrale e cinematografico” con relativo codice ENPALS.
Ricordiamo che i lavoratori riferiti dal precedente Decreto n. 1827 costituiscono solo una parte dei lavoratori dello spettacolo, rientrando in tale più ampia qualificazione anche i lavoratori adibiti ad attività non presupponente una preparazione artistica.