L’Inps, attraverso la circolare n. 122 dello scorso 28 settembre 2011, ha reso noto alcuni chiarimenti sull’obbligo di versamento del contributo di finanziamento dell’indennità economica di malattia così come prevede . In sostanza, l’articolo 20, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008,n. 133, come modificato dall’art. 18, comma 16, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2011, n. 111).
L’assistenza di malattia dei lavoratori subordinati è stata inizialmente prevista dalla legge 11 gennaio 1943 n. 138 così come le prestazioni economiche correlate. In particolare all’articolo 6 si prevede che, tra le forme di assistenza garantita, si prevede la concessione dell’indennità di malattia che sostituisce il reddito non percepito nei limiti, nella misura e secondo le modalità che verranno determinate nazionalmente dalle associazioni sindacali a mezzo dei contratti collettivi o da deliberazione dei loro competenti organi.
In realtà, la materia ha avuto da sempre un vasto contenzioso in merito all’obbligo di versamento del contributo di malattia tanto che il legislatore ha ritenuto opportuno intervenire nella materia con le disposizioni di cui all’art. 20, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112 (convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133).
In effetti, all’articolo 20 si dispone che
Il secondo comma dell’art. 6, della legge 11 gennaio 1943, n. 138, si interpreta nel senso che i datori di lavoro che hanno corrisposto per legge o per contratto collettivo, anche di diritto comune, il trattamento economico di malattia, con conseguente esonero dell’Istituto nazionale della previdenza sociale dal’erogazione della predetta indennità, non sono tenuti al versamento della relativa contribuzione all’Istituto medesimo. Restano acquisite alla gestione e conservano la loro efficacia le contribuzioni comunque versate per i periodi anteriori al 1° gennaio 2009
Con questo provvedimento il Legislatore ha voluto stabilire un’interpretazione autentica in merito all’esonero dal pagamento della contribuzione di malattia, in favore dei datori di lavoro tenuti a corrispondere, per legge o per contratto collettivo, il trattamento economico di malattia consentendo, nel contempo, la definizione delle situazioni di contenzioso, amministrativo e giudiziario, ancora pendenti per gli stessi periodi.