L’indennità di malattia dell’Inps rappresenta un elemento sostitutivo della retribuzione e per i primi tre giorni, periodo di carenza, è a carico esclusivo del datore di lavoro, mentre per il restante periodo è anticipata, sempre dal datore, per conto dell’istituto previdenziale per un massimo di un semestre, ovvero 180 giorni di calendario nell’anno solare.
L’indennità di malattia è attribuita a tutti gli operai agricoli e del settore privato, oltre agli impiegati del terziario e servizi assunti con contratto a tempo indeterminato. Al contrario, per i lavoratori a tempo determinato l’indennità di malattia si chiude quando non è più in essere il rapporto di lavoro.
Dal 1 gennaio del 2007 l’indennità di malattia dell’Inps copre anche gli apprendisti.
Occorre anche tenere presente che i disoccupati e i sospesi dal lavoro appartenenti alla categorie sopra richiamate sono coperti dall’indennità di malattia se il rapporto di lavoro è cessato, o sospeso, da non più di sessanta giorni dall’inizio della malattia.
La prestazione è, al contrario, a carico del datore di lavoro per gli impiegati dell’industria, degli enti pubblici, dirigenti, impiegati del credito, lavoratori domestici, portieri e piazzisti.
In questo caso i lavoratori non devono inviare all’Inps il certificato di malattia.
L’indennità di malattia copre il 50% della retribuzione media giornaliera riferita al mese precedente ed è corrisposta per 20 giorni e dal ventunesimo è pari al 66,66%.
Il lavoratore in malattia, oltre a rimanere al proprio domicilio nella fasce orarie prestabilite, non può rifiutarsi ad essere sottoposto alle visite fiscali di controllo.
La contrattazione collettiva ha previsto una speciale normativa in caso di malattie insorte durante il periodo di ferie. In questo caso, oltre a dare comunicazione al datore di lavoro, la malattia interrompe le ferie solo se dalla visita risulta che la malattia ha pregiudicato il recupero delle energie psico-fisiche.
Altro aspetto da non sottovalutare è la constatazione che la visita ambulatoriale presso l’Inps o l’Asl non giustifica di per sé l’assenza. In effetti, secondo un orientamento consolidato la visita ambulatoriale vale solo come accertamento della malattia. Se, in sede di visita ambulatoriale, il medico conferma lo stato della malattia, allora la sanzione economica non si protrae, ma viene così applicata fino al giorno antecedente della visita.