Il nostro Istituto previdenziale, attraverso la circolare n. 119 del 4 ottobre 2012 , fornisce le necessarie disposizioni e chiarimenti sulle prestazioni in regime internazionale, in seguito all’applicazione, per inciso dal 1° gennaio 2012, delle nuove disposizioni in materia di trattamenti pensionistici riguardanti i lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alla gestione separata introdotta dalla legge 335/1995.
La circolare, oltre a fare il punto della situazione della normativa attualmente in vigore, pone l’attenzione sulla cessazione o proseguimento del lavoro all’estero, in uno Stato UE, insieme alle pensioni di vecchiaia e quella anticipata.
L’Inps, a questo proposito, ricorda che il requisito della cessazione dell’attività da lavoro dipendente richiesto per l’accesso al pensionamento di anzianità era già stato esteso all’attività svolta all’estero dall’articolo 7, comma 2, della legge n.407/1990, in base al contenuto della circolare n. 142 del 5 giugno 1991.
Allo stesso modo, il requisito della cessazione dell’attività da lavoro dipendente richiesto per l’accesso alla pensione di vecchiaia è stato esteso anche all’attività svolta all’estero così come ribadisce la circolare n. 261 del 19 novembre 1993.
Per questa ragione, il nostro Istituto previdenziale, anche per l’accertamento del diritto a pensione dei soggetti che, dalla data di entrata in vigore della riforma del nostro sistema pensionistico,
maturino i requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia o alla pensione anticipata è richiesta, alla decorrenza della pensione (circolare n. 89 del 10 luglio 2009), la cessazione dell’attività lavorativa anche se svolta all’estero. Infatti, la cessazione o il proseguimento dell’attività lavorativa all’estero in uno Stato membro dell’Unione europea sono equiparate alla cessazione o al proseguimento dell’attività lavorativa svolta in Italia (articolo 5 del regolamento n. 883/2004)
In base, poi, al contenuto del regolamento CE n. 883/2004, ovvero all’articolo 1, l’attività professionale svolta all’estero, per via dell’assoggettabilità della legislazione estera, è considerata lavoro dipendente o autonomo così come l’iscrizione alla forma previdenziale estera.
La circolare Inps pone anche in evidenza il meccanismo della totalizzazione e sui versamenti volontari nel quadro internazionale.