L’Inps, attraverso il messaggio n. 20173 dello scorso 21 ottobre 2011, comunica che la Direzione Centrale Entrate sta terminando le operazioni relative alla preparazione delle lettere di interruzione dei termini prescrizionali e di recupero contributivo da inviare ai contribuenti iscritti alla Gestione separata, di cui all’art. 2, comma 26, della Legge n. 335/1995.
In effetti, secondo il dettato legislativo a decorrere dal 1 gennaio 1996, sono tenuti all’iscrizione presso una apposita Gestione separata e finalizzata all’estensione dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell’articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell’articolo 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all’articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426.
Sono esclusi dall’obbligo di iscrizione i soggetti assegnatari di borse di studio limitatamente alla relativa attività.
Le lettere, sempre secondo l’Istituto previdenziale, riguardano i contributi omessi o insufficientemente versati per compensi erogati negli anni 2001, 2002 e 2004, quali risultano dal confronto tra pagamenti e denunce GLA R-C presentati negli anni 2002, 2003 e 2005.
I soggetti interessati all’iniziativa dell’Inps sono i contribuenti destinatari degli avvisi di pagamento inviati nel mese di novembre 2006, così come indicato nel messaggio n. 30991/2006, per i quali risulta la notifica della richiesta e almeno un contributo residuo a debito. Non solo, risultano anche interessati i soggetti per i quali sono state effettuate interruzioni dei termini da parte delle singole sedi.
Le lettere sono suddivise in due parti: la prima di informazione generale, la seconda contenente i prospetti riepilogativi, riassunti nelle righe sottostanti, di tutte le informazioni utili per la determinazione del debito residuo.
I contribuenti sono invitati a versare la contribuzione entro 30 giorni e che il calcolo delle sanzioni è stato effettuato ai sensi della legge n. 388/2000, art. 116, comma 8, lettera a) nel caso di denunce presentate entro i termini previsti e lettera b) nel caso di denunce pervenute oltre tali termini (vedi circolari n. 78/99, n.16/2001 e messaggio n. 5 del 19/04/2002).