L’Inps, con messaggio n. 1382 del 20 gennaio del 2011, ha voluto fornire diversi chiarimenti a proposito dello sgravio contributivo finalizzato alla sostituzione di lavoratrici assenti per maternità.
Ricordiamo che lo sgravio è concesso alle imprese che occupano fino a 19 unità nel caso in cui sostituiscano, con contratto a termine, la lavoratrice assente.
In effetti, la norma a cui ci si riferisce è contenuta nell’articolo 4, comma 3, del decreto 151/2001 dove, in particolare, si prevede che le assunzioni in sostituzione possono avvenire anche con anticipo fino ad un mese rispetto al periodo di inizio del congedo, salvo periodi superiori previsti dalla contrattazione collettiva.
Per i rapporti di lavoro instaurati in aziende con meno di venti dipendenti, il successivo comma 3 del medesimo articolo dispone uno sgravio contributivo nella misura del 50% della contribuzione dovuta per la persona assunta.
L’Inps intende precisare che lo sgravio spetta anche se la lavoratrice sospende il lavoro un mese dopo dandone comunicazione al proprio datore ad assunzione del sostituto già effettuata.
La norma in questione deve essere posta in relazione con la possibilità per la lavoratrice di fruire della flessibilità del congedo ex art. 20 del D. Lgs. n. 151/2001.
In effetti, se ordinariamente l’astensione obbligatoria dal lavoro ha inizio due mesi prima della data presunta del parto, le lavoratrici – con la necessaria autorizzazione medica – hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente al parto e nei quattro mesi successivi all’evento.
Di conseguenza, l’Inps precisa che lo sgravio possa trovare applicazione anche nell’eventualità che la lavoratrice sostituita opti per la flessibilità del congedo e ne dia comunicazione al datore di lavoro quando sia già intervenuta l’assunzione del sostituto.
Al riguardo, l’opzione per la flessibilità del congedo può legittimamente essere esercitata sino alla fine del settimo mese di gravidanza.
Si ricorda, infine, che lo sgravio contributivo in argomento può trovare applicazione entro il limite di legge del compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in congedo o per un anno dall’accoglienza del minore adottato o in affidamento.