Tutti sono tenuti a pagare i contributi previdenziali? Di certo la domanda è di estrema importanza e rilevanza. La giurisprudenza è abbastanza concorde su questo punto: le norme previdenziali hanno valore anche per i lavoratori stranieri e clandestini.
La Corte di Cassazione nella sentenza n. 22559 del 5 novembre 2010 esprime il suo autorevole parere in merito; infatti, in base a questa sentenza la Suprema corte ribadisce che tutti devono versare i contributi, clandestini o meno.
In particolare, la Corte aveva respinto il ricorso di un imprenditore che non aveva versato all’Inps i contributi dei lavoratori clandestini utilizzati dall’azienda: il datore di lavoro è tenuto, in ogni caso, sempre al versamento dei contributi previdenziali.
La Corte ha così ribadito il suo orientamento stabilito già in una precedenza sentenza (Corte di Cassazione sentenza n. 7380 del 26 marzo del 2010), ovvero in tema di prestazioni lavorative rese dal lavoratore extracomunitario privo del permesso di soggiorno, l’illegittimità del contratto per la violazione di norme imperative (articolo 22 del testo unico sull’immigrazione) poste a tutela del prestatore di lavoro (art. 2126 codice civile), sempre che la prestazione lavorativa sia lecita, non esclude l’obbligazione retributiva e contributiva a carico del datore di lavoro in coerenza con la razionalità complessiva del sistema che vedrebbe altrimenti alterate le regole del mercato e della concorrenza ove si consentisse a chi viola la legge sull’immigrazione di fruire di condizioni più vantaggiose rispetto a quelle cui è soggetto il datore di lavoro che rispetti la disciplina in tema di immigrazione.
L’azienda è ricorsa alla Suprema corte denunciando la violazione dell’articolo 2126 del codice civile, comma 1, ultimo capoverso. Ossia, in sostanza, l’azienda pone in evidenza che, essendo stata accertata (con la sentenza di patteggiamento) le assunzione di lavoratori extracomunitari privi del permesso di soggiorno oltre a favorire la permanenza degli stessi nel territorio dello stato, tale reato impedisce l’emersione degli effetti propri di un contratto (lecito) o di un rapporto di lavoro di fatto (illegittimo) e di conseguenza l’istituto previdenziale non può chiedere il pagamento dei contributi evasi.
Osservazioni che la Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibili.