Il maggiore istituto previdenziale del settore privato, con la circolare n. 57 del 28 marzo 2011, ha comunicato alcune precisazioni a proposito del ricalcolo delle prestazioni economiche per i lavoratori del settore tessile sulla quota, a suo tempo corrisposta, della quota definita come una tantum.
In effetti, secondo la circolare Inps, gli arretrati retributivi previsti dall’Accordo 9 luglio 2010 per il rinnovo del contratto collettivo di lavoro per l’industria tessile, abbigliament e moda (Euro 40,00 lordi per il periodo 1° aprile 2010 al 31 maggio 2010 come dall’allegato della predetta circolare) sono valutati pure ai fini della determinazione delle prestazioni economiche di malattia, di maternità, di congedo matrimoniale e di integrazione salariale.L’Inps ha anche precisato che la cosiddetta una tantum è ridotta proporzionalmente, per i contratti di lavoro part-time, in ragione del minore orario di lavoro convenuto e che l’importo non è utile agli effetti del computo di alcun istituto contrattuale e legale ed è esclusa, altresì, dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.
L’Inps ricorda che l’una tantum non compete per i periodi mensili nei quali si è verificata una sospensione della prestazione lavorativa senza diritto alla retribuzione (ad esempio a causa di servizio militare, aspettativa, congedo parentale, cassa integrazione guadagni a zero ore settimanali).
Al contrario, per il maggiore istituto previdenziale italiano del settore privato, sono considerate utili ai fini della maturazione dell’una tantum le assenze dal lavoro per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, congedo matrimoniale, donazione di sangue intervenute nel periodo 1° aprile 2010 – 31 maggio 2010, che abbiano dato luogo al pagamento di trattamenti economici previdenziali a carico dell’Istituto competente e, ove dovuto, all’integrazione a carico delle aziende.
L’importo dell’una tantum per i lavoratori che nel periodo considerato fruiscano di trattamenti di Cassa integrazione guadagni, di riduzione dell’orario di lavoro per contratti di solidarietà e/o di altre prestazioni economiche previdenziali, sarà corrisposto secondo le disposizioni vigenti in materia.