Il nostro primario istituto previdenziale del settore privato ha deciso di fornire diversi chiarimenti, oltre a definire nuove modalità attuative, sui lavori particolarmente pesanti e usuranti. Le osservazioni dell’Inps, e condivise anche dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con nota del 28 novembre 2011, sono contenute nel messaggio n. 22647 del 30 novembre 2011: questo messaggio intende chiarire alcuni aspetti del decreto 67/2011 in materia di accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti.
In particolare, il messaggio intende anche porre l’attenzione sulle nuove modalità applicative indicate dal decreto, con particolare riguardo al riconoscimento del beneficio pensionistico per coloro che hanno perfezionato il requisito agevolato di accesso alla pensione di anzianità entro il 31 dicembre 2011.
L’Inps torna ancora a chiarire la sua posizione in questa particolare e delicata materia; in effetti, già in precedenza, attraverso i messaggi n. 12693 e n. 16762 del 25 agosto 2011, l’Ente previdenziale aveva illustrato le tipologie dei lavori particolarmente faticosi e pesanti e il periodo minimo di svolgimento delle suddette lavorazioni richiesto ai fini del riconoscimento del beneficio pensionistico in questione, mentre con il messaggio n. 16762 aveva affrontato le modalità di presentazione della domanda di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti per coloro che hanno maturato o maturino i requisiti pensionistici agevolati entro il 31 dicembre 2011.
Con questo provvedimento l’Inps riprende il tema del riconoscimento del beneficio pensionistico per coloro che hanno perfezionato il requisito agevolato di accesso alla pensione di anzianità entro il 31 dicembre 2011.
Il presente messaggio, in particolare, vuole offrire anche delle precisazioni in ordine alle tipologie di lavorazioni di cui all’articolo 1 del decreto legislativo n. 67/2011 e sulla verifica del requisito dei 10 e sette anni di svolgimento di attività lavorativa da parte del lavoratore.
Può essere opportuno ricordare che per l’individuazione del periodo corrispondente agli ultimi dieci anni di svolgimento di attività lavorativa da parte del lavoratore interessato si procederà alla valutazione per anno solare. Per anno solare si intende l’anno intercorrente tra un qualsiasi giorno dell’anno e il corrispondente giorno dell’anno precedente. L’Inps ricorda, ai fini del computo dei dieci ani, non devono essere considerati i periodi di mancato svolgimento di attività lavorativa.
In caso di cessazione dell’attività lavorativa prima della data stabilita, così come indicato nel messaggio, i dieci anni di attività lavorativa da considerare sono quelli precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro, mentre per i lavoratori ancora in attività alla data del 31 dicembre 2011, che hanno maturato o maturino i requisiti entro tale data, i dieci anni di attività lavorativa da considerare sono quelli precedenti il 31 dicembre 2011.