Nella circolare n. 130 emessa dall’Inps il 10 ottobre 2011 sono illustrate le nuove modalità di presentazione telematica all’Inps della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ai fini del rilascio delle certificazioni ISE/ ISEE. L’Istituto previdenziale ricorda che nella prima fase di attuazione del processo telematizzato è concesso un periodo transitorio stabilito fino al 30 novembre 2011. Successivamente, alla scadenza di questo periodo, ossia dalla data quindi del prossimo 1 dicembre 2011, le Dichiarazioni Sostitutive Uniche che verranno presentate all’Inps dovranno essere inoltrate esclusivamente attraverso il canale telematico.
Nella circolare l’Inps precisa che la modalità di presentazione della DSU, attraverso la piattaforma telematica, è stata già introdotta e disciplinata al punto 1 della circolare n. 2 del 12 gennaio 2011. Il maggiore istituto previdenziale del settore privato pone in evidenza che il dichiarante, munito di regolare PIN a suo tempo rilasciato, deve collegarsi al sito Internet dell’INPS, utilizzare il portale ISEE richiamabile dai “Servizi On-Line”, tramite il link “Al Servizio del Cittadino” o dal menu “Per tipologia di utente”, dal link “Cittadino”.
L’interessato dispone di diverse possibilità; in effetti, è possibile procedere alla compilazione del modulo online che saranno posti in evidenza con tutte le informazioni anagrafiche, reddituali e patrimoniali sulla persona e sui componenti il nucleo familiare. Non solo, è anche possibile procedere alla rettifica dei dati in precedenza inseriti anche se, di fatto, per espressa indicazione dell’Inps è una nuova acquisizione ma facilitata dalla presentazione di pagine contenenti i dati della dichiarazione precedentemente inseriti che potranno essere corretti.
Il soggetto interessato può anche procedere alla sua consultazione sia delle dichiarazioni che delle attestazioni ISEE che risultano presenti nella banca dati.
L’Inps ricorda che l’interessato può procedere alla consultazione per le dichiarazioni e attestazioni nelle quali il soggetto è presente come dichiarante ma anche quelle nelle quali è facente parte del nucleo familiare a patto che le dichiarazioni siano state inserite per via telematica.
I soggetti interessati possono comunque continuare ad utilizzare i canali tradizionali previsti dalla normativa quali i Centri di Assistenza Fiscale, gli Enti erogatori delle prestazioni sociali agevolate e tutti i Comuni.