L’Inps, attraverso il messaggio n. 20830 dello scorso 18 dicembre 2012, chiarisce che anche i lavoratori che hanno risoluto il loro contratto di lavoro in modo consensuale attraverso una procedura conciliativa hanno lo stesso diritto a chiedere l’indennità di disoccupazione.
Infatti, lo stesso Istituto previdenziale italiano ha chiarito che agli eventi di disoccupazione che si dovessero verificare a decorrere dal 1° gennaio 2013, anche i lavoratori che siano cessati dal rapporto di lavoro per risoluzione consensuale, intervenuta nell’ambito della procedura di conciliazione di cui all’art. 7 della L. n. 604/1966, rientrano nel campo di applicazione dell’Assicurazione Sociale per Impiego (AspI).
Ovvero, l’articolo prevede che
1. Quando il prestatore di lavoro non possa avvalersi delle procedure previste dai contratti collettivi o dagli accordi sindacali, può promuovere, entro venti giorni dalla comunicazione del licenziamento ovvero dalla comunicazione dei motivi ove questa non sia contestuale a quella del licenziamento, il tentativo di conciliazione presso l’Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.
2. Le parti possono farsi assistere dalle associazioni sindacali a cui sono iscritte o alle quali conferiscono mandato.
3. Il relativo verbale di conciliazione, in copia autenticata dal direttore dell’Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, acquista forza di titolo esecutivo con decreto del pretore.
4. Il termine di cui al primo comma dell’articolo precedente é sospeso dal giorno della richiesta all’Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione fino alla data della comunicazione del deposito in cancelleria del decreto del pretore, di cui al comma precedente o, nel caso di fallimento del tentativo di conciliazione, fino alla data del relativo verbale.
5. In caso di esito negativo del tentativo di conciliazione di cui al primo comma le parti possono definire consensualmente la controversia mediante arbitrato irrituale.
In particolare, rientrano in questa fattispecie le ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo ovvero determinato da ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento della stessa, disposto da datori di lavoro con organico superiore ai quindici dipendenti (art. 18, co. 8, della L. n. 300/1970).