Il nostro sistema previdenziale garantisce la tutela ai lavoratori che sono affetti da minorazioni e da infermità fisica e mentale che determinano una riduzione della loro capacità lavorativa.
Esistono sostanzialmente due istituti ai quali il lavoratore può ricorrere: l’assegno di invalidità e la pensione di inabilità erogati dall’Inps.
La pensione di inabilità spetta, così come prevede la legge n. 118 del 30 marzo del 1971, ai mutilati ed invalidi civili di età superiore agli anni 18 ma inferiore ai 65, nei cui confronti, in sede di visita medico-sanitaria, sia accertata una totale inabilità lavorativa e che si trovino in stato di bisogno economico.
Per questa seconda condizione vengono annualmente fissati dei limiti di reddito personale che non devono essere superati dal titolare della pensione di inabilità, per il 2010 il limite è stato stabilito in 15.154,24.
La pensione di inabilità costituisce un trattamento previdenziale reversibile erogato ai lavoratori dipendenti con infermità fisica o mentale che abbia determinato un’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, ossia una percentuale di inabilità del 100%.
La prestazione decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda o dal mese successivo a quello di cessazione dell’attività o ancora, in caso di lavoratori autonomi, dalla data della cancellazione degli elenchi dei lavoratori autonomi.
L’istituto previdenziale prevede per i lavoratori dipendenti e autonomi una pensione di inabilità a patto che l’interessato sia in grado di vantare diversi requisiti di tipo sanitario e contributivo.
Da un punto di vista sanitario è necessario che il soggetto sia in possesso di un’infermità fisica o mentale accertata dalle strutture Inps e che impedisca qualsiasi attività lavorativa.
Non solo, il lavoratore deve essere in grado di dimostrare che aver versato almeno tre anni di contributi, ovvero 156 settimane, nei cinque anni precedenti la domanda ed avere almeno, nel complesso, cinque anni di contributi.
Stando alle indicazioni dell’istituto previdenziale l’importo della pensione di inabilità si calcola aggiungendo ai periodi di contribuzione effettivamente versati un cosiddetto bonus contributivo pari agli anni che mancano al lavoratore per raggiungere l’età pensionabile, ovvero nel caso di lavoratori invalidi 60m anni per gli uomini e 55 per le donne.
Si ricorda che la pensione di invalidità è compatibile con l’indennità di accompagnamento riconosciuta agli invalidi civili non deambulanti o non i grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ma, al contrario, è incompatibile con altre provvidenze concesse a seguito della stessa menomazione.