La pensione Inps relativa al trattamento minimo è stata fissata per il corrente anno, con decorrenza 1° gennaio, a euro 467,43 euro per i lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi che danno un importo previsionale nella misura dell’1.4% di 6.076,59 euro annui.
Lo Stato, allo scopo di rispondere a particolari esigenze di tipo assistenziale e permettere di condurre un minimo tenore di vita, interviene fissando dei criteri che assicurano almeno il raggiungimento del trattamento minimo, quello che si chiama come integrazione al trattamento minimo, così come stabilito annualmente con apposito decreto.
In effetti, qualora si riscontri un importo della pensione (calcolato con il sistema retributivo o misto) inferiore all’importo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, allora l’importo stesso viene integrato fino al trattamento minimo stesso, ovvero per l’anno 2011 pari a 467,43 euro.
L’integrazione al minimo è così una somma che si aggiunge alle pensioni di qualsiasi tipo con l’eccezione delle pensioni supplementari e delle pensioni calcolate esclusivamente con il sistema contributivo. Per gli assegni di invalidità, la quota di integrazione da corrispondere non può superare l’importo dell’assegno sociale.
Secondo le disposizioni per avere diritto all’integrazione il richiedente deve dimostrare di possedere un reddito personale non superiore a 2 volte l’importo del trattamento minimo in vigore nel fondo lavoratori dipendenti al 1° gennaio dell’anno di decorrenza) e un reddito coniugale non superiore a 4 volte lo stesso trattamento al minimo.
In buona sostanza, è necessario considerare il reddito anche dei soggetti coniugati e non separati legalmente: è separato legalmente il coniuge che si trova in tale situazione a seguito di apposita sentenza e non per una semplice situazione di fatto o in presenza di coniugi autorizzati a vivere separati a seguito dell’ordinanza emanata dal giudice a norma dell’articolo 708 del codice di procedura civile.
Si ricorda che sulle pensioni ai superstiti (indirette o di reversibilità), in caso di contitolarità, è comunque garantita l’integrazione al trattamento minimo, indipendentemente dai redditi e sulle pensioni di vecchiaia liquidate con il sistema contributivo non spetta l’integrazione al trattamento minimo.
Per maggiori informazioni al sito isituzionale dell’Inps.
L’importo di pensione minima di €467,43 e’ lordo o netto? mi interessa per il discorso della deindicizzazione pensioni con importo 6 volte il minimo. Grazie
Mi chiamo TRONI ROSA GABBRIELLA nata il 13/09/1950 percepisco una pensione di
€ 231,00 calcolata sui mie versamenti da dipendente per dal periodo 01/01/1974 al
30/06/1974 più versamenti volontari dal 05/07/1979 al 31/03/1990
il mio numero pensione nel 2012 è n.10160121 sede di Bergamo prometto che sono in comunione dei beni con mio marito che percepisce una pensione netta di € 1956,00
al mese
con tutto ciò vorrei sapere se avrei diritto alla pensione minima di € 467,43
vi ringrazio anticipatamente per la vostra risposta sperando in un esito positivi GRAZIE@Alberto Bortolotti:
@TIRLONI ROSA GABBRIELLA: TIRLONI ROSA GABBRIELLA ha detto:
@TRLONI ROSA GABBRIELLA: @Alberto Bortolotti: