L’Inps ha deciso di intervenire in merito attraverso la circolare n. 101 del 2010 precisando che anche i collaboratori coordinati, insieme ai lavoratori parasubordinati, ai lavoratori autonomi occasionali e associati in partecipazione possono riscattare i periodi contributivi caduti in prescrizione e per i quali il committente non abbia versato i contributi.
L’Inps ricorda che la Corte Costituzionale ha espresso il suo sindacato di legittimità sull’articolo 13 della legge 12 agosto 1962 n. 1338.
Lo scopo del predetto articolo è quello di sanare un’omissione contributiva da parte del soggetto tenuto per legge al pagamento.
La Corte Costituzionale, attraverso la sentenza n. 18 del 12 gennaio 1995, ha posto in evidenza i suoi connotati di generalità ed astrattezza tali da renderla applicabile a tutte le forme assicurative delle varie categorie di lavoratori che non hanno una posizione attiva nel determinismo contributivo. sulla base di un giudizio di meritevolezza del medesimo trattamento.
Di conseguenza, essendo priva di riferimenti restrittivi che imponessero di limitare il beneficio della rendita vitalizia ai lavoratori subordinati, il riferimento normativo deve essere inteso a realizzare una tutela più ampia, suscettibile di estendersi ai familiari del titolare artigiano, abitualmente e prevalentemente impiegati nell’azienda.
La circolare dell’Inps ha, ad ogni modo, ribadito la facoltà del lavoratore di, qualora il datore di lavoro non abbia versato i contributi, richiedere comunque la pensione o una quota di essa che gli sarebbe spettata in riferimento ai contributi non versati.
L’Inps ci tiene comunque a precisare che l’istituto previdenziale aveva già accolto il nuovo orientamento giurisprudenziale, attraverso le circolari n. 31 e 32 del febbraio 2002, ammettendo la possibilità di costituire la rendita a favore dei collaboratori di imprese artigiane o commerciali, nonché dei componenti dei nuclei diretto-coltivatori diversi dal titolare.
Si ritiene, pertanto, che la facoltà di costituzione di rendita vitalizia sia estensibile a tutti coloro che, essendo soggetti al regime di assicurazione obbligatoria nella Gestione Separata di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, non siano però obbligati al versamento diretto della contribuzione, essendo la propria quota trattenuta dal committente/associante e versata direttamente da quest’ultimo.
Il beneficio non potrà essere concesso, analogamente a quanto previsto per i titolari d’impresa, ove il destinatario della tutela previdenziale sia tenuto personalmente al versamento contributivo, come accade per i professionisti senza cassa.