L’Inps, con messaggio n. 12441 dell’8 giugno 2001, ha stabilito che può essere equiparabile a lavoratore dipendente il presidente di una cooperativa purché non svolga funzioni di tipo decisionali.
Secondo il nostro ordinamento le funzioni che il presidente di una cooperativa svolge non sono chiaramente definibili, se non espressamente indicato.
In effetti, secondo il disposto del decreto legislativo n. 6/2003, insieme all’articolo 2521 del codice civile, si precisa che una cooperativa è retta da uno specifico consiglio di amministrazione, così come prevede l’atto costitutivo e lo statuto approvato dall’assemblea.
L’atto costitutivo deve disciplinare gli atti fondativi della società precisando il sistema di governo utilizzato: alcune prevedono, ad esempio, la presenza di un organo monocratico, ad esempio un direttore generale, mentre altri preferiscono optare per una soluzione collegiale utilizzando la forma di un consiglio di amministrazione.
I documenti formali di gestione della cooperativa definiscono la composizione dell’organo collegiale, i poteri che l’assemblea dei soci ha deciso di attribuire fino ad individuare il soggetto che ne cura la rappresentanza, di solito il presidente del consiglio stesso.
Non solo, il potere deliberativo, in una società di tipo cooperativo, è di solito assegnato al consiglio di amministrazione nel suo complesso.
Come lo stesso ente previdenziale precisa, anche se al presidente fosse affidata la rappresentanza legale di fronte a terzi e in giudizio comprensiva della firma sociale queste funzione, di per sé, non possono giustificare l’attribuzione di poteri decisionali al presidente.
Ciò dimostra che non possono essere attributi solo per la semplice carica assegnata dall’assemblea dei soci, o dal consiglio di amministrazione, al presidente tutti i necessari poteri decisionali; in effetti, è, al contrario, necessario conoscere lo statuto e comprendere i poteri o le attribuzioni assegnati al presidente della società.
Per questa ragione l’Inps impone due paletti normativi essenziali.
Per prima cosa è possibile riconoscere al presidente l’equiparazione come lavoratore dipendente qualora il potere deliberativo è assegnato ad un organo societario differente: un direttore generale, un amministratore preposto o all’intero consiglio di amministrazione.
Oltre a non svolgere funzioni deliberative il presidente, per ottenere questo riconoscimento dall’ente previdenziale, deve svolgere le attività tipiche di un lavoratore subordinato, così come prevede la legge n. 142/2001, indipendentemente dalla mansione effettivamente svolta.