In arrivo dal nostro Istituto previdenziale di riferimento alcuni chiarimenti in vista dell’applicazione e sui modi di utilizzo della nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego.
Ricordiamo che dal prossimo 1 gennaio 2013 entrerà in vigore, presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti (ex art. 24 della Legge n. 88/89), entrerà in vigore l’Assicurazione Sociale per l’Impiego – ASpI (istituita dalla Legge n. 92/2012), con la funzione di fornire ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione un’indennità mensile di disoccupazione.
A questo proposito, l’INPS, per mezzo della circolare n. 140 del 14 dicembre 2012, illustra l’ambito di applicazione e la disciplina relativa alla contribuzione di finanziamento della nuova assicurazione, unitamente alle necessarie istruzioni operative.
Il nostro Ente previdenziale ricorda che la recente riforma del mercato del lavoro ha operato una serie di interventi tesi alla razionalizzazione delle tipologie contrattuali, alla ridistribuzione delle tutele dell’impiego, alla revisione degli strumenti di tutela del reddito, al rinnovamento e rafforzamento delle politiche attive del lavoro, all’introduzione di incentivi per accrescere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro.
A questo proposito l’ASPI ha la funzione di fornire ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione un’indennità mensile di disoccupazione.
Questo nuovo istituto, che sostituisce la preesistente assicurazione contro la disoccupazione involontaria, si caratterizza per l’ampliamento della platea dei soggetti tutelati, per l’aumento della misura e della durata delle indennità erogabili agli aventi diritto, nonché per un sistema di finanziamento alimentato da un contributo ordinario nonché da maggiorazioni contributive.
Non solo, l’INPS ricorda che sono obbligatoriamente assicurati all’ASpI i lavoratori dipendenti del settore privato, indipendentemente dalla tipologia di contratto di lavoro subordinato o gli apprendisti. Tra i beneficiari dell’ASPI rientrano anche i soci lavoratori di cooperativa, che abbiano stipulato con la stessa un contratto di lavoro subordinato ai sensi della legge n. 142/2001 – ovvero soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro, soci di cooperative della piccola pesca marittima e delle acque interne di cui alla legge n. 250/58 e successive – e i dipendenti a tempo determinato delle amministrazioni pubbliche ex art. 1, co.2, del D.lgs. n. 165/2001.
Le disposizioni normative hanno anche inteso di comprendere i lavoratori che rientrano tra i soci lavoratori delle cooperative di cui al D.P.R. n. 602/70 e le categorie del personale artistico, teatrale e cinematografico, con rapporto di lavoro subordinato, stante l’abrogazione ex art. 2, co. 69, lett. c., a decorrere dal 1° gennaio 2013, dell’art.40 del RDL n. 1827/35, che escludeva tali categorie di lavoratori subordinati dalla preesistente assicurazione contro la disoccupazione involontaria.