L’Inps, attraverso il messaggio n. 19350 del 11 ottobre 2011, ha stabilito che – così come chiarito dal messaggio n. 25623 del 12 ottobre 2010 – è ammissibile che una azienda dopo un periodo di CIG ordinaria, ed un periodo successivo di CIG straordinaria, possa chiedere un ulteriore periodo di CIGO, senza soluzione di continuità, qualora sussistano tutti i presupposti previsti dalla legge (non imputabilità dell’evento, temporaneità e transitorietà dello stesso e prevedibilità di ripresa dell’attività lavorativa) e nel rispetto dei limiti temporali previsti dalla legge.
Il messaggio n. 25623 del 12 ottobre 2010 si è reso necessario per via delle continue richieste di chiarimento in merito al ricorso di un successivo periodo di cassa integrazione guadagni straordinaria per “evento improvviso ed imprevisto” possa richiedere, senza soluzione di continuità un ulteriore periodo di CIGO.
L’Inps conferma così la sua precedente interpretazione che prevede la possibilità, nei casi di richiesta di CIGO seguita da un periodo di CIGS, di accogliere l’istanza di CIGO, o ritenere legittima l’autorizzazione già concessa, anche se la ditta non ha ripreso l’attività produttiva prima di ricorrere alle integrazioni salariali straordinarie, e ciò indipendentemente dalla causale (ristrutturazione, crisi, ecc.) relativa a queste ultime.
È necessario, però, che sussistano tutti i presupposti previsti dalla legge (non imputabilità dell’evento, temporaneità e transitorietà dello stesso e prevedibilità di ripresa dell’attività lavorativa) e nel rispetto dei limiti temporali.
In effetti, l’articolo 6 della legge 164/1975 stabilisce che, qualora l’impresa abbia fruito di 12 mesi consecutivi di integrazione salariale, una nuova domanda può essere proposta per la medesima unità produttiva quando sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di attività lavorativa.
Nel caso in cui una azienda abbia fruito di 52 settimane consecutive di CIGO, seguite da 52 settimane di CIGS ed intenda chiedere un ulteriore periodo di CIGO, visto quanto prevede l’art. 6 della legge 164/1975, si ritiene che l’anno di CIGS possa essere considerato al pari di una ripresa di attività lavorativa solo nel caso in cui non ci sia stata sospensione a zero ore, ma l’attività lavorativa sia comunque proseguita per 52 settimane, seppure ad orario ridotto.
Nel caso in cui la ditta abbia usufruito di 52 settimane di CIGS a zero ore non è ammissibile la richiesta di un nuovo periodo di CIG ordinaria prima che sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di attività lavorativa.