L’INPS, con il messaggio n. 10421 del 20 giugno 2012 avente come oggetto “provvedimenti urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”, nell’ambito dei provvedimenti in favore delle popolazioni colpite dai gravi eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province colpite dal sisma dello scorso 20 e 29 maggio 2012, comunica la sospensione, senza interessi fino al 30 settembre 2012, l’ammortamento dei prestiti (piccoli prestiti e prestiti pluriennali) e dei mutui ipotecari edilizi erogati dalla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali ai soggetti che ne facciano richiesta, residenti nei comuni indicati dall’all’allegato 1 al decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 1° giugno 2012.
Infatti, come lo stesso ente previdenziale ha posto l’accento, a decorrere dal 1° gennaio 2012 l’INPS è succeduto nella gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali istituita con D.M. 28 luglio 1998, n. 463, ai sensi dell’art. 1 comma 245 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 che assicura agli iscritti all’ex gestione Inpdap, l’erogazione di prestiti e di mutui ipotecari a tassi agevolati.
L’articolo 8, primo comma, del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 2012, sotto la rubrica Sospensione termini amministrativi, contributi previdenziali ed assistenziali prevede, al punto 9, la sospensione sino al 30 settembre 2012 del pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari, comprensivi dei relativi interessi.
► L’inail sospende gli adempimenti assicurativi alle imprese colpite dal sisma
Nell’ambito dei provvedimenti in favore delle popolazioni colpite dai gravi eventi sismici l’Inps dispone la sospensione senza interessi fino al 30 settembre 2012 anche l’ammortamento dei prestiti (piccoli prestiti e prestiti pluriennali) e dei mutui ipotecari edilizi erogati dalla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali ai soggetti che ne facciano richiesta, residenti nei comuni di cui all’allegato 1 al decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 1° giugno 2012, riportato in calce.